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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18500/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento con cui Roma Capitale chiedeva al condominio il pagamento del C.O.S.A.P. per l’anno 2009, in relazione a griglie e intercapedini esistenti presso l’edificio condominiale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del condominio, dichiarando non dovuta la somma richiesta; la Corte d’appello aveva confermato la decisione rilevando, da un lato, che le opere erano state realizzate su suolo privato e che non vi era stata una effettiva occupazione di suolo pubblico, essendo installate a raso e senza impedire il passaggio pubblico, e, dall’altro, che tra le stesse parti vi erano precedenti sentenze passate in giudicato su annualità diverse ma relative alle medesime opere e alla medesima pretesa impositiva. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non potesse ritenersi formato il giudicato esterno sulla situazione di fatto e che, in ogni caso, il giudicato non escluderebbe la debenza del canone; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 63 d.lgs. 446/1997, dell’art. 1 del regolamento comunale istitutivo del C.O.S.A.P. e della L. n. 2248/1865, sostenendo che il presupposto del canone sarebbe la destinazione della strada al pubblico passaggio, indipendentemente dall’originaria proprietà dell’area.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una controversia precedente, avente ad oggetto il medesimo fatto costitutivo del diritto al C.O.S.A.P. (presenza delle griglie/intercapedini presso il condominio), precludeva il riesame della questione in un successivo giudizio relativo ad annualità diverse, in assenza di dedotte sopravvenienze di fatto o di diritto; inoltre, la ricorrente non ha efficacemente censurato l’ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui le opere non avevano determinato una effettiva occupazione di suolo pubblico, essendo state installate a raso e senza limitare il pubblico passaggio. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude il riesame del medesimo oggetto e delle questioni che ne costituiscono antecedente logico necessario, quando il fatto costitutivo del diritto sia identico nei successivi giudizi.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno/esterno, una volta formatosi, impedisce la rinnovata contestazione della questione già definita nei limiti della sua efficacia.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    È richiamato quale base normativa del C.O.S.A.P., ma la Corte ribadisce che il relativo giudicato può operare nei rapporti di durata se il fatto costitutivo resta invariato.

  • art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del C.O.S.A.P.

    È richiamato come norma regolamentare rilevante per la pretesa di canone, ma non consente di superare il giudicato formatosi su identica fattispecie.

  • L. n. 2248/1865

    È citata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del pubblico passaggio, ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato formato su una fattispecie attuale esplica efficacia anche per i periodi successivi, quando il fatto costitutivo del diritto sia identico e non siano dedotte sopravvenienze di fatto o di diritto che ne mutino il contenuto materiale o il regolamento.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: preclude non solo le questioni già esaminate, ma anche quelle che costituivano antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione precedente.
  • La sola variazione dell’annualità cui si riferisce la pretesa non elide il giudicato, se la base fattuale e giuridica della domanda resta la stessa.
  • Chi impugna una decisione fondata su più rationes decidendi deve censurarle tutte; la mancata contestazione di una ratio autonoma rende comunque il ricorso infondato o comunque non idoneo a ottenere la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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