Regolamento (UE) 2020/1224
Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo dettagliato quali informazioni devono essere rese disponibili per ogni cartolarizzazione, con modelli distinti per diverse tipologie di esposizioni sottostanti e per le cartolarizzazioni ABCP. Definisce inoltre codici, identificativi univoci, regole di granularità, criteri di completezza, tempestività e uso delle opzioni "ND". Per le cartolarizzazioni pubbliche disciplina anche le informazioni privilegiate e gli eventi significativi, oltre agli allegati tecnici che fissano i formati di segnalazione.
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni, i dati, i formati e la granularità delle segnalazioni da mettere a disposizione nelle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402.
Ambito di applicazione
Si applica alle cartolarizzazioni soggette agli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) 2017/2402, distinguendo tra cartolarizzazioni non ABCP e ABCP, nonché tra cartolarizzazioni per le quali deve essere redatto un prospetto (cartolarizzazioni pubbliche) e quelle prive di prospetto (cartolarizzazioni private). Vincola il cedente, il promotore, la SSPE e il soggetto segnalante designato a fornire informazioni sulle esposizioni sottostanti, sulle comunicazioni agli investitori, sulle informazioni privilegiate e sugli eventi significativi, anche mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Il regolamento disciplina inoltre, per alcuni dati, le specifiche richieste per esposizioni su immobili residenziali e non residenziali, imprese, automobili, consumatori, carte di credito, leasing, attività esoteriche, esposizioni deteriorate e strutture ABCP/CLO/sintetiche. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2020/1224: informazioni e dati sulle cartolarizzazioni
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2017/2402 con norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto delle informazioni da rendere disponibili nelle cartolarizzazioni. La disciplina è costruita per assicurare trasparenza verso investitori, potenziali investitori, autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, ulteriori soggetti legittimati dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il testo è impostato in modo fortemente operativo: oltre a definire i soggetti e i concetti rilevanti, individua i modelli di segnalazione, i codici da utilizzare, la granularità dei dati, i requisiti di aggiornamento e le modalità di giustificazione dell’assenza di informazioni. Gli allegati costituiscono la parte sostanzialmente più ampia del regolamento, poiché elencano in dettaglio i campi informativi da compilare per ciascuna tipologia di esposizione o struttura di cartolarizzazione.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 7, paragrafo 3, e sull’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. I considerando chiariscono che l’obiettivo è permettere la dovuta diligenza, la valutazione del rischio delle esposizioni sottostanti e il monitoraggio dei mercati delle cartolarizzazioni, tenendo conto della diversità delle esposizioni e della distinzione tra cartolarizzazioni pubbliche e private.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 2 impone la segnalazione delle informazioni sulle esposizioni sottostanti per le cartolarizzazioni non ABCP, distinguendo per categoria di asset sottostante:
- mutui garantiti da immobili residenziali (allegato II);
- mutui o finanziamenti garantiti da immobili non residenziali (allegato III);
- esposizioni verso imprese, incluse micro, piccole e medie imprese (allegato IV);
- esposizioni su automobili, sia prestiti sia leasing (allegato V);
- esposizioni verso consumatori (allegato VI);
- esposizioni su carte di credito (allegato VII);
- esposizioni su leasing (allegato VIII);
- esposizioni residuali o non classificabili nelle precedenti categorie (allegato IX).
Per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, oltre ai modelli ordinari si applica l’allegato X. Per le operazioni ABCP, le esposizioni sottostanti sono segnalate secondo l’allegato XI. Le informazioni riguardano sia le esposizioni attive alla data limite dei dati sia quelle divenute inattive dopo la precedente data limite.
Informazioni sulle comunicazioni agli investitori
L’articolo 3 prevede una distinta comunicazione sugli investitori:
- allegato XII per le cartolarizzazioni non ABCP;
- allegato XIII per le cartolarizzazioni ABCP.
Tali modelli coprono sia i dati di struttura della cartolarizzazione sia i flussi informativi periodici, con particolare attenzione alla descrizione dell’operazione, alle caratteristiche dei segmenti/obbligazioni, ai conti, alle controparti e ai dati di performance.
Informazioni privilegiate ed eventi significativi
Per le cartolarizzazioni pubbliche, gli articoli 6 e 7 impongono la messa a disposizione di:
- informazioni privilegiate;
- informazioni sugli eventi significativi.
Le categorie informative sono elencate negli allegati XIV e XV e includono, tra l’altro, la perdita dello status STS, provvedimenti correttivi o amministrativi dell’autorità competente, modifiche rilevanti dei documenti dell’operazione, eventuali eventi che incidono materialmente sulla performance della cartolarizzazione e, per le strutture ABCP, la corrispondente informativa a livello di programma e di operazione.
Granularità e livello di dettaglio
L’articolo 4 definisce il livello di disaggregazione richiesto. In generale, i dati devono essere forniti:
- per singola esposizione sottostante;
- per ogni elemento di garanzia reale, nei casi previsti;
- per i locatari, limitatamente ai principali locatari degli immobili non residenziali;
- per gli incassi storici su base mensile fino a 36 mesi;
- per i flussi di cassa della cartolarizzazione;
- per prove/eventi/valori di attivazione che incidono sulla cascata dei pagamenti o sulla sostituzione delle controparti.
Per le ABCP l’articolo 4 richiede anche il dettaglio per operazioni, programmi, strutture di trigger e categorie di esposizioni presenti nel programma.
Codici di elemento, classificazioni e identificativi univoci
L’articolo 5 impone l’attribuzione di codici di elemento alle informazioni rese disponibili nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, secondo l’allegato I, tabella 3. L’articolo 11 introduce identificativi univoci per la cartolarizzazione e per ciascuna operazione ABCP, costruiti combinando il LEI del soggetto segnalante, un indicatore ABCP/non ABCP, l’anno di emissione o di prima chiusura e un numero progressivo. Tali identificativi non possono essere modificati.
L’articolo 12 stabilisce che le classificazioni SEC 2010 e le classificazioni dell’elenco di controllo del gestore siano comunicate mediante codici standardizzati. L’allegato I contiene anche la tabella dei codici SEC e la tabella dei codici dell’elenco di controllo del gestore, con varie soglie e condizioni di inclusione/cancellazione legate, ad esempio, a arretrati, coperture assicurative, covenants finanziarie, default e problemi di occupazione o stato dell’immobile.
Completezza, coerenza, utilizzo dei valori "ND" e tempestività
L’articolo 9 dispone che le informazioni siano complete e coerenti. In caso di errori materiali, il soggetto segnalante deve trasmettere senza indebito ritardo una versione corretta contenente tutte le informazioni richieste. Il regolamento ammette l’uso di valori "ND" solo quando l’assenza del dato è giustificata e verificabile; le motivazioni codificate includono, tra l’altro:
- dato non raccolto perché non richiesto in origine;
- dato raccolto ma non presente nel sistema di segnalazione;
- dato conservato in un sistema separato;
- dato disponibile solo in una data futura specificamente indicata;
- dato non applicabile.
L’articolo 10 fissa i requisiti di attualità:
- per le cartolarizzazioni non ABCP, la data limite dei dati non può essere successiva di più di due mesi rispetto alla data di presentazione;
- per le ABCP, il limite è di due mesi per le informazioni dell’allegato XI e per la sezione operazioni degli allegati XIII e XV, mentre per le altre sezioni degli allegati XIII e XV il limite è di un mese.
Regole sostanziali sui dati delle esposizioni sottostanti
Gli allegati II-X prevedono, per ciascuna categoria di attività, una struttura molto analitica di dati. In linea generale vengono richiesti:
- identificativi originari e nuovi identificativi di esposizione, debitore, garanzia e talvolta conto o locatario;
- data limite dei dati, data di aggiunta all’aggregato, eventuale data di riacquisto e di riscatto;
- dati geografici NUTS3 o, in assenza, codici paese;
- informazioni sulla posizione occupazionale o sul tipo di cliente/debitore;
- redditi, entrate, verifica del reddito, tipo di cliente e segmento (soprattutto per consumatori e imprese);
- dati economico-finanziari, quali saldo originario e corrente, LTV, debt-to-income, limiti di credito, prezzi di acquisto, scadenze, ammortamento, frequenza dei pagamenti, tassi, margini e revisioni;
- informazioni su prepayment, ristrutturazioni, arretrati, default, recuperi, perdite allocate e situazione del conto;
- dati su garanzie reali e personali, con valutazioni originarie e correnti, metodi di valutazione, privilegi, stato dell’immobile o del bene, occupazione, locatari, redditi da locazione, e, per le strutture deteriorate, anche elementi di esecuzione, contenzioso e procedure concorsuali;
- dati su swap su tassi di interesse, swap su valute e altri strumenti di copertura, con controparte, nozionale, scadenza, tasso, indice e costi di interruzione.
Esposizioni deteriorate e informazioni supplementari
L’allegato X aggiunge un supplemento specifico per esposizioni deteriorate, con informazioni sullo stato del debitore, sui procedimenti giuridici e concorsuali, sul MARP, sulla tolleranza, sui recuperi storici mensili, sulle esecuzioni e sulle garanzie. Sono previste anche informazioni sulla fonte dei recuperi e sulle categorie di ristrutturazione, per consentire un’analisi raffinata del portafoglio deteriorato.
Cartolarizzazioni ABCP e strutture correlate
Gli allegati XI, XIII e XV introducono un livello informativo adatto alle ABCP, con dati su programmi, operazioni, esposizioni sottostanti presenti nel programma, linee di liquidità, supporti del promotore, triggers, scadenze, emissioni, conti e controparti. Sono previsti, inoltre, dati specifici per CLO, cartolarizzazioni sintetiche e strumenti di protezione, compresi i dettagli sul gestore CLO, sulle restrizioni di portafoglio, sulle caratteristiche della copertura sintetica e sulle informazioni relative all’emittente della garanzia reale o dello strumento di protezione.
Entrata in vigore
L’articolo 13 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e soggetto segnalante
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "soggetto segnalante", "data limite dei dati", "esposizione sottostante attiva" e "inattiva", nonché i coefficienti di copertura del servizio del debito e degli interessi. Le definizioni sono funzionali alla compilazione uniforme dei modelli di segnalazione.
Informazioni sulle esposizioni sottostanti
L’articolo 2 distingue i modelli da usare per le cartolarizzazioni non ABCP in base alla natura delle esposizioni sottostanti: immobili residenziali, immobili non residenziali, imprese, automobili, consumatori, carte di credito, leasing e categorie residuali. Per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate si aggiunge l’allegato X. Per le operazioni ABCP si applica l’allegato XI. Le informazioni riguardano le esposizioni attive e, limitatamente, quelle diventate inattive dopo la precedente data limite.
Comunicazioni agli investitori, informazioni privilegiate ed eventi significativi
L’articolo 3 impone la trasmissione delle informazioni sulle comunicazioni agli investitori per cartolarizzazioni non ABCP e ABCP. Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente le informazioni privilegiate e gli eventi significativi per le cartolarizzazioni pubbliche, rinviando agli allegati XIV e XV. L’articolo 8 precisa ulteriori regole di granularità per segmenti/obbligazioni, conti, controparti, coperture sintetiche e CLO.
Codici, classificazioni e identificativi
Gli articoli 5, 11 e 12 impongono l’uso di codici di elemento, identificativi univoci e classificazioni standardizzate, compresi i codici SEC 2010 e i codici dell’elenco di controllo del gestore. Gli identificativi devono essere permanenti e non modificati. Gli allegati I e successivi dettagliano i codici da usare per settori, tipi di eventi e elementi documentali.
Completezza, coerenza, opzioni "ND" e tempestività
L’articolo 9 richiede che le informazioni siano complete e coerenti, prevedendo l’obbligo di trasmettere una segnalazione corretta in caso di errori materiali. Consente l’uso di opzioni "ND" solo in casi giustificati e verificabili, con obbligo di spiegazione su richiesta delle autorità competenti. L’articolo 10 stabilisce limiti temporali per la data limite dei dati: per le cartolarizzazioni non ABCP non oltre due mesi prima della data di presentazione; per le ABCP, due mesi per l’allegato XI e per la sezione operazioni degli allegati XIII e XV, e un mese per le altre sezioni degli allegati XIII e XV.
Struttura degli allegati tecnici
Gli allegati II-XI contengono i modelli di segnalazione per le esposizioni sottostanti (mutui residenziali e commerciali, imprese, automobili, consumatori, carte di credito, leasing, attività esoteriche, esposizioni deteriorate e ABCP). Gli allegati XII e XIII disciplinano la comunicazione agli investitori per cartolarizzazioni non ABCP e ABCP. Gli allegati XIV e XV disciplinano le informazioni privilegiate e gli eventi significativi per le cartolarizzazioni non ABCP e ABCP.
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