R.R. Marche 3/2022
Disciplina dellattività di commercio su aree pubbliche, in attuazione dellart.16 della L.R. 22/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la L.R. Marche 22/2021 sul commercio su aree pubbliche, fissando regole per attività itinerante, mercati, fiere, posteggi isolati, subentro, sospensioni e revoche, criteri di assegnazione e obblighi degli operatori. Sono previste anche misure su monitoraggio digitale, divieto di plastica monouso e un regime transitorio per le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2020, rinnovate per 12 anni.
Disciplina del commercio su aree pubbliche nelle Marche
Disciplina del commercio su aree pubbliche nelle Marche
Il regolamento attua la legge regionale Marche 22/2021 in materia di commercio su aree pubbliche, definendo indirizzi per i Comuni, regole operative per l’attività itinerante e su posteggio, criteri di assegnazione, controlli, subentro, sospensione e revoca. La disciplina vale esclusivamente nel territorio della Regione Marche.
Principi generali e indirizzi per i Comuni
I Comuni devono regolare il settore nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza. La regolazione comunale deve favorire innovazione e riqualificazione della rete, tutelare i consumatori, valorizzare i mercati nelle aree urbane, rurali e montane, integrare il settore con le altre attività economiche e salvaguardare i contesti di pregio storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale.
I Comuni non possono introdurre requisiti vietati dall’art. 14 della direttiva 2006/123/CE. Possono prevedere agevolazioni tributarie e altre esenzioni, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per attività svolte su posteggi in Comuni o frazioni con meno di 5.000 abitanti e nelle zone periferiche urbane. Nella disciplina di concessioni, autorizzazioni, SCIA e comunicazioni devono considerare caratteristiche urbanistiche, traffico, mobilità e impatti acustico-ambientali.
Monitoraggio, flussi informativi e digitalizzazione
La Regione, in collaborazione con Comuni, Camere di commercio, ANCI e associazioni di categoria, realizza il monitoraggio del commercio su aree pubbliche anche attraverso una piattaforma digitale. I Comuni trasmettono in formato elettronico titoli abilitativi e altri dati utili, oltre ai dati sulle manifestazioni per l’aggiornamento del calendario regionale.
I dati raccolti servono anche a orientare la programmazione regionale e l’attribuzione di contributi economici. Le imprese ubicate in Comuni in regola con l’invio dei dati all’osservatorio regionale ottengono una maggiorazione di punteggio nei bandi regionali. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare i dati per il controllo delle dichiarazioni rese dai beneficiari di contributi.
Regole generali di esercizio dell’attività
L’attività di commercio su aree pubbliche è libera su tutto il territorio regionale e può essere esercitata da persone fisiche, società, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in un Paese UE, nel rispetto della disciplina europea, statale, regionale e comunale. È possibile operare su posteggi in area pubblica o privata affidata al Comune/Unione, oppure in forma itinerante su aree pubbliche e su aree private autorizzate per il solo tempo necessario alla vendita.
L’attività richiede:
- requisiti di onorabilità;
- requisiti professionali solo per il settore alimentare;
- concessione e autorizzazione per i posteggi in mercati, fiere e posteggi isolati;
- comunicazione al SUAP per l’attività itinerante.
Il titolo abilitativo rilasciato in altre Regioni o Province autonome abilita all’esercizio itinerante in tutta la regione, nonché alla partecipazione a fiere e alle spunte nei mercati e nei posteggi isolati. Sono disciplinati anche il controllo dell’identità dell’operatore, la possibilità di usare copie digitali firmate, la modifica del settore merceologico tramite comunicazione, il divieto di cessione separata del titolo rispetto all’azienda, la perdita del diritto alla presenza in caso di mancata occupazione dello spuntista e la possibilità di svolgere l’attività anche nei festivi e in orario serale/notturno se autorizzata dal Comune.
Consumo immediato, divieti ambientali e norme igienico-sanitarie
Per la somministrazione e il consumo immediato nei mercati è vietato l’uso di plastica oxo-degradabile e di plastica monouso non biodegradabile indicata dalla direttiva UE 2019/904. Il consumo sul posto nei punti vendita alimentari è ammesso solo nell’area mercatale e con piani di appoggio/tavoli non apparecchiati, sgabelli e stoviglie biodegradabili a perdere.
Sono consentite l’esposizione di cartelli o lavagne con prodotti e prezzi e la vendita tramite distributori automatici per prodotti non di propria produzione, mentre è vietata la somministrazione con servizio assistito o con contenitore usato per il consumo e, per le attività artigianali, la vendita di bevande non di produzione propria. Restano fermi gli obblighi igienico-sanitari, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizi.
Per gli animali vivi vale la normativa di settore; nei mercati, fiere e fiere promozionali è vietata la vendita di animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui se vi sono generi destinati all’alimentazione umana. Per i veicoli con impianti di cottura a GPL o altre fonti energetiche si applicano le norme di sicurezza e prevenzione incendi; chi possiede la certificazione di conformità inclusa nell’omologazione del mezzo è esonerato dalla presentazione della certificazione di corretta installazione ad ogni partecipazione.
Regole sui posteggi, presenza, scambio e mercati
L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente, preferibilmente con titolo unico. Non è ammesso cumulare presenze riferite ad autorizzazioni diverse, salvo la rinuncia prevista dalla legge regionale.
Nei mercati, fiere e posteggi isolati l’attività è riservata prioritariamente agli operatori muniti di titolo abilitativo. L’autorizzazione e la concessione abilitano anche all’attività itinerante, alle fiere e ai posteggi occasionalmente liberi. Uno stesso soggetto può detenere posteggi entro il limite massimo previsto dalla legge regionale. È possibile chiedere, entro 30 giorni dal nuovo titolo, la trascrizione delle presenze maturate. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso anche nei mercati e va comunicato al SUAP se effettuato con scrittura privata non autenticata.
Sono previste anche concessioni temporanee per eventi, feste, spettacoli e manifestazioni, su domanda con indicazione completa dei dati del richiedente, del settore merceologico, dei requisiti e dei giorni/orari di esercizio; in caso di domande eccedenti i posteggi disponibili si applicano, in ordine, la data e ora di ricezione, eventuali criteri comunali e il sorteggio.
Nuovi mercati e nuove fiere: criteri di localizzazione e struttura
L’individuazione delle aree destinate a mercati, fiere e posteggi isolati deve rispettare la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, le esigenze igienico-sanitarie e la presenza di urbanizzazioni primarie e servizi pubblici. Per i profili paesaggistici e culturali il Comune deve sentire la Soprintendenza.
I nuovi mercati devono essere articolati in tre settori:
- alimentare;
- non alimentare;
- merce usata.
Per la merce promiscua il settore è quello della merce usata. Nei mercati già esistenti i Comuni devono prevedere posteggi riservati al settore alimentare quando la distinzione non sia stata prevista o non sia materialmente possibile. La vendita di capi usati richiede documentazione fiscale e sanitaria che ne attesti tracciabilità, provenienza e igienizzazione, oltre al cartello che indica che si tratta di merce usata. Analoga articolazione in almeno tre settori si applica alle nuove fiere.
Mercati e fiere sperimentali, trasferimenti e durata dei titoli
I Comuni possono istituire mercati, fiere e posteggi isolati sperimentali per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. Se la sperimentazione sfocia nell’istituzione definitiva, si applicano le regole ordinarie e i criteri di selezione del regolamento, senza computare le presenze maturate nel periodo sperimentale ai fini della concessione/autorizzazione.
Nel trasferimento di sede di mercati e fiere il Comune deve avvisare con almeno 5 giorni di anticipo le associazioni di categoria e gli operatori, salvo urgenza o forza maggiore, e assegnare i posteggi tenendo conto anzitutto dell’anzianità di presenza annua, poi dell’anzianità di inizio attività attestata dalla Camera di commercio; per subentri e acquisti/affitti/affidamenti d’azienda si applica la disciplina regionale.
La durata delle autorizzazioni e concessioni è stabilita dal Comune nel rispetto dei limiti nazionali e regionali sulla concorrenza e libertà di stabilimento. Se l’area non è comunale, la durata è subordinata alla disponibilità dell’area; se si tratta di aree demaniali di altri enti, la validità non può superare la concessione dell’ente proprietario. Per fiere promozionali e manifestazioni commerciali straordinarie la durata coincide con quella del bando o del progetto approvato.
Assegnazione dei posteggi: bandi, criteri e punteggi
Per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati il Comune deve adottare bandi pubblici, nel rispetto di trasparenza, semplificazione, celerità, concorrenza ed evidenza pubblica. Il bando è approvato entro 60 giorni dalla conclusione della verifica sulla disponibilità dei posteggi, pubblicato sul BUR e all’Albo pretorio, e deve prevedere almeno:
- numero, dimensioni dei posteggi e area di mercato;
- settori merceologici;
- termine per le domande, non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione;
- obbligo di opzione se il richiedente presenta più domande, con scelta del posteggio entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
La graduatoria è formata sulla base di criteri che valorizzano anzianità d’impresa, qualità dell’offerta, tipologia del servizio, progetti innovativi e professionalità acquisita tramite le presenze nei mercati e nelle fiere. Sono previsti punteggi aggiuntivi per posteggi in centri storici o aree di pregio, per investimenti e know-how, e per la maggiore anzianità di spunta. Il richiedente deve sottoscrivere un atto di impegno al rispetto dei criteri per tutta la durata dell’autorizzazione; il subentrante deve fare altrettanto.
Il Comune effettua verifiche periodiche e, in caso di irregolarità, invita a regolarizzare entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione è sospesa per due mesi. I Comuni possono integrare i criteri con ulteriori 3 punti al massimo. La Regione predispone la modulistica standardizzata.
Per le fiere, il Comune può assegnare annualmente i posteggi con graduatoria che considera anzitutto l’anzianità di impresa, poi i criteri di qualità e la professionalità maturata nella fiera. La durata della concessione non può essere inferiore a cinque anni.
Posteggi occasionalmente liberi, riservati, agricoli e isolati
I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati in base alla graduatoria delle presenze nel mercato, e in caso di parità prevale l’anzianità di attività nel settore. L’assegnazione avviene entro l’orario stabilito dal regolamento comunale. Non possono essere assegnati posteggi la cui utilizzazione richieda strutture o attrezzature del titolare, salvo autorizzazione.
Per i posteggi riservati a specifiche categorie, il Comune fissa modalità e criteri nel rispetto di concorrenza, pubblicità e trasparenza. Di regola ciascun operatore può avere un solo posteggio; il posteggio riservato non è cedibile né affittabile, salvo i casi di imprenditori agricoli e artigiani, trasferibili solo con l’azienda.
Il Comune può inoltre istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori, produttori o operatori agricoli e posteggi isolati in zone non qualificabili come mercati, assegnabili mediante bando e anche a più operatori per periodi determinati, tenendo conto di stagionalità, rotazione, tipicità e specializzazione.
Attività itinerante: comunicazione, limiti territoriali e cessazione
L’attività itinerante, così come la modifica o l’aggiunta del settore merceologico, è avviata mediante comunicazione al SUAP competente e può iniziare dalla data di presentazione. La comunicazione deve contenere quanto richiesto dalla legge regionale; la limitazione non si estende alla cessione o gestione di titoli già esistenti. Il titolare proveniente da un’altra Regione italiana o dall’UE è abilitato all’esercizio in tutto il territorio nazionale e comunitario.
Le società possono presentare tante comunicazioni quanti sono i soci, oppure una sola comunicazione con indicazione nominativa dei soci che operano. I Comuni non possono vietare l’intero territorio comunale, ma possono individuare zone, vie o piazze interdette o disciplinare orari e modalità particolari per motivi di sicurezza, igiene, interesse pubblico, circolazione, viabilità, sosta e tutela di paesaggio e beni culturali, sentita la Soprintendenza quando necessario. La cessazione dell’attività itinerante va comunicata entro 30 giorni.
Subentro, sospensione, revoca e decadenza
Nel subentro per atto tra vivi o per causa di morte, sia per il commercio su posteggio sia per l’attività itinerante, occorre presentare comunicazione al SUAP entro 30 giorni, con la documentazione dell’atto di trasferimento o della qualità di erede e le autocertificazioni sui requisiti. Fino alla comunicazione è possibile proseguire l’attività con la documentazione prevista. Il Comune verifica entro 30 giorni e prende atto del subentro, reintestando il titolo e, per i posteggi, rilasciando la nuova concessione.
Il trasferimento dell’azienda trasferisce anche i titoli di priorità maturati; continuano ad applicarsi i limiti massimi di concessioni previsti dalla legge regionale. Per i titoli rilasciati in altra Regione il Comune acquisisce la documentazione disponibile presso il Comune esterno.
La sospensione dell’attività può essere richiesta per un periodo da un mese a un anno, prorogabile fino a sei mesi in caso di comprovata necessità; nel quinquennio non si può superare il limite complessivo previsto. Le assenze durante la sospensione non rilevano ai fini della revoca. Il Comune sospende il titolo nei casi previsti dalla legge regionale.
La revoca, l’inibizione o la decadenza intervengono in caso di violazione della disciplina regionale o di mancata ripresa dell’attività dopo la sospensione. Non si computano le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive o a emergenze di salute pubblica comprovate. Il Comune può revocare la concessione per pubblico interesse, forza maggiore o vincoli di viabilità, traffico o igiene, senza oneri e, se possibile, offrendo un posteggio sostitutivo non inferiore per superficie.
Aree particolari e contesti speciali
Nelle aree demaniali marittime il commercio è vietato salvo nulla osta dell’autorità competente. In aree private i privati non possono istituire mercati o fiere né posteggi isolati; possono però mettere l’area a disposizione del Comune, che istituisce e assegna secondo le regole ordinarie.
Negli aeroporti, stazioni, autostrade e autostazioni il commercio è vietato senza permesso del soggetto proprietario o gestore; è vietato anche il commercio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati al loro interno o nei parcheggi, salvo autorizzazioni temporanee del Comune per eventi e festività di interesse turistico. È vietata l’attività itinerante nei parcheggi di pertinenza e il commercio su aree pubbliche negli impianti di distribuzione carburanti.
Manifestazioni straordinarie, commercio equo e solidale e valorizzazione dei luoghi
Il Comune può istituire manifestazioni commerciali straordinarie e fiere promozionali aperte anche a operatori di altre Regioni e dell’UE, nonché a hobbisti, artigiani, imprenditori agricoli, operatori del commercio equo e solidale e imprese iscritte al registro delle imprese, mediante concessione temporanea valida solo per la durata dell’evento. Può inoltre prevedere fiscalità agevolata.
I Comuni sono invitati a promuovere il commercio equo e solidale istituendo mercati o fiere riservati agli iscritti al registro regionale, aperti anche a operatori extra-regionali o extra-UE, e riservando fino al 10% dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
I Comuni possono anche avviare percorsi innovativi di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, selezionando aree di pregio o degradate, in presenza di spopolamento o desertificazione commerciale, o in collegamento con borghi diffusi e distretti del commercio. In tali aree possono essere previste esenzioni o riduzioni di costi e fiscalità, accordi pubblico-privato, protocolli per il contrasto all’abusivismo, recupero di mercati coperti degradati, incentivi alla ristrutturazione, integrazione con eventi turistici e adeguamento dei posteggi alle effettive dimensioni dei mezzi utilizzati.
Mercati dell’antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti
Nei mercati dell’antiquariato e del collezionismo possono essere venduti oggetti antichi, libri, stampe, quadri, tappeti, biancheria d’epoca, monete, filatelia, mobili antichi e altri prodotti compatibili con la natura della manifestazione. Sono ammessi antiquariato, usato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico tradizionale; sono vietati articoli nuovi o contraffatti, armi, esplosivi, generi alimentari e abbigliamento, salvo capi prodotti da almeno cinquant’anni.
Possono partecipare anche hobbisti e creativi; il tesserino rilasciato dal Comune vale cinque anni dalla data di rilascio, anche non consecutivi. Il Comune definisce annualmente caratteristiche, localizzazione, numero e tipologia dei posteggi e trasmette entro il 30 novembre alla Regione i dati per il monitoraggio. Le domande vanno presentate al SUAP entro il 30 novembre e valgono per tutte le manifestazioni comunali dell’anno successivo. La graduatoria dura un anno e scade il 31 dicembre; i posteggi liberi possono essere assegnati il giorno stesso e le ulteriori domande per i posti residui vanno presentate almeno 10 giorni prima.
Obblighi degli operatori, controlli e sanzioni
Gli operatori devono rispettare la superficie del posteggio, usare installazioni mobili adeguate, non praticare vendite a scatola chiusa, non abbandonare rifiuti e dotarsi degli strumenti necessari per la raccolta e il conferimento secondo le regole comunali. Gli operatori alimentari devono rispettare anche le norme igienico-sanitarie e di sicurezza di settore.
Le violazioni sulle regole dei mercati, delle fiere, della merce usata e degli obblighi di posteggio comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 22/2021. La Regione prevede specifici moduli formativi per la polizia locale sulla vendita di merce usata. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente i dati su autorizzazioni, concessioni, SCIA, comunicazioni e provvedimenti per il monitoraggio della consistenza del settore.
Disposizioni transitorie e adeguamento comunale
Il regolamento fa salve le norme nazionali ed europee sopravvenute; in caso di contrasto prevalgono queste ultime. Dalla sua entrata in vigore non è più consentito rilasciare autorizzazioni per l’attività itinerante, che è invece soggetta a comunicazione.
Le concessioni per posteggi in mercati, fiere e posteggi isolati aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate secondo l’intesa del 5 luglio 2012, sono rinnovate per 12 anni, secondo le linee guida ministeriali del 25 novembre 2020 e la deliberazione regionale 1560/2020. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore; fino ad allora si applicano le regole vigenti compatibili. La modulistica standardizzata deve essere aggiornata o emanata entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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