R.R. Marche 4/2022
Disciplina dellattività di commercio in sede fissa, in attuazione dellart.16 della L.R. 22/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della l.r. Marche 22/2021 sul commercio in sede fissa: definisce programmazione territoriale, criteri per medie e grandi strutture, parcheggi, accessi, centri/parchi commerciali, forme speciali di vendita, subentri e transitorio. Introduce anche oneri di sostenibilità, divieti sulla plastica e obblighi di trasmissione dati. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Marche, con molte norme transitorie entro 12 mesi.
Disciplina del commercio in sede fissa nella Regione Marche
Disciplina del commercio in sede fissa nella Regione Marche
Il regolamento attua la legge regionale Marche n. 22/2021 sul commercio in sede fissa, fissando criteri urbanistici, procedurali e ambientali per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, centri e parchi commerciali, oltre a varie forme speciali di vendita.
Principi generali e ambito di applicazione
La disciplina si fonda su liberalizzazione dell’attività commerciale, tutela della concorrenza, semplificazione, sostenibilità ambientale e sociale, tutela del paesaggio, dei beni culturali e dell’ambiente urbano e rurale. Comuni, Unioni di Comuni e Province devono operare nel rispetto della normativa europea e statale, evitando requisiti vietati dalla direttiva servizi e assicurando l’uso di strumenti informatici e telematici.
La programmazione e gli atti attuativi devono essere coerenti con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e con la tutela ambientale, paesaggistica e della biodiversità. Le limitazioni all’esercizio commerciale sono ammissibili solo per motivi imperativi di interesse generale.
Programmazione territoriale e ruolo di Province e Comuni
Le Province, tramite il PTC, definiscono i criteri di pianificazione commerciale e individuano le aree per le grandi strutture di vendita, valutando traffico, viabilità, accessi, parcheggi e impatti sovracomunali. Il PTC ha natura di indirizzo per la pianificazione comunale e non attribuisce diritti edificatori.
I Comuni e le Unioni di Comuni programmano lo sviluppo del commercio con PRG o altri strumenti idonei, individuando aree commerciali, distinguendo tra ingrosso e dettaglio, localizzando medie e grandi strutture e le concentrazioni di medie strutture. In mancanza degli strumenti pianificatori o delle regole comunali richieste, non possono essere rilasciate autorizzazioni o permessi di costruire, salvo le istruttorie già avviate prima del regolamento.
Sostenibilità degli insediamenti di grandi strutture e oneri aggiuntivi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve individuare misure per garantire la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale delle grandi strutture di vendita, sentendo categorie economiche, consumatori, sindacati e soprintendenza. Le misure devono includere mitigazione delle ricadute sul commercio di vicinato, responsabilità sociale d’impresa e monitoraggio.
Il rilascio dell’autorizzazione per medie e grandi strutture, anche in forma di centro commerciale, è subordinato a un onere aggiuntivo fino al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria, salvo esenzione per le medie strutture fino a 1000 mq. La Giunta disciplina l’onere con apposita deliberazione.
Informazione, monitoraggio e dati della rete distributiva
I Comuni e le Unioni di Comuni trasmettono in formato elettronico titoli abilitativi e altri dati utili, anche tramite la piattaforma regionale, per consentire raccolta, analisi e monitoraggio della rete distributiva. I dati possono essere usati anche per il controllo delle dichiarazioni dei beneficiari di contributi e per orientare la programmazione regionale.
Le imprese commerciali ubicate in Comuni in regola con l’invio dei dati all’Osservatorio regionale del commercio ottengono una maggiorazione di punteggio nei bandi regionali; nel transitorio è previsto un incremento di priorità pari a 5 punti.
Criteri urbanistici per Province e Comuni
Le Province devono verificare la sostenibilità ambientale, infrastrutturale e logistica degli insediamenti, il contenimento del consumo di suolo, l’impatto dei flussi di traffico, la rete viaria, gli accessi e le concentrazioni di medie strutture con impatti equivalenti alle grandi strutture. Possono prevedere insediamenti di grandi strutture, fissare incrementi di superficie sopportabili e disciplinare concentrazioni di medie strutture.
I Comuni promuovono il riuso di aree degradate, il recupero di siti contaminati, la riqualificazione urbana, il corretto inserimento delle medie strutture e l’accessibilità. Definiscono con i propri strumenti urbanistici le zone commerciali, distinguendo tra medie e grandi strutture e tra centri e parchi commerciali. Possono inoltre adottare prescrizioni più stringenti per aree di particolare pregio, d’intesa con la Regione.
Parcheggi e accessi per medie e grandi strutture
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le dotazioni minime di parcheggi, la loro contiguità funzionale con le strutture, la separazione tra parcheggi delle diverse attività e le caratteristiche tecniche degli accessi. Per le grandi strutture e per le medie oltre 1500 mq sono richiesti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento adeguati, con specifiche previsioni anche per mezzi elettrici, bici e motocicli, servizi di sicurezza, illuminazione, drenaggio, segnaletica e mitigazione ambientale.
Per le medie strutture in zona A il Comune può ridurre fino al 50% i parametri di parcheggio, con monetizzazione, uso di parcheggi pubblici vicini, soluzioni con trasporto pubblico o parcheggi non contigui collegati da mezzi pubblici o navette. Per le grandi strutture valgono parametri più severi e, per quelle oltre 10.000 mq, sono richiesti interventi infrastrutturali correttivi se la viabilità è critica.
Liberalizzazione, limiti e divieti generali
L’esercizio delle attività commerciali è libero. Sono consentite limitazioni solo per motivi imperativi di interesse generale, quali salute, ambiente, sostenibilità, patrimonio storico-artistico, sicurezza, lotta alle frodi e tutela del paesaggio. Il regolamento vieta specificamente alcune restrizioni, come distanze minime, contingenti e divieti territoriali generalizzati, salvo i casi giustificati e conformi alla legge.
Luoghi del commercio, centri storici e distretti del commercio
I Comuni possono selezionare aree del territorio per percorsi innovativi o piani di marketing finalizzati a valorizzare commercio, artigianato, turismo e prodotti locali. Possono prevedere agevolazioni fiscali, accordi pubblico-privato, spazi commerciali comuni, incentivi alla ristrutturazione, contributi per trasferimenti verso aree interne e comuni sotto i 5000 abitanti.
La Regione sostiene la nascita e il consolidamento dei distretti del commercio, da attuarsi anche con forme di cooperazione e partenariato. I criteri operativi sono demandati a deliberazione di Giunta.
Regole specifiche per esercizi di vicinato
Gli esercizi di vicinato possono insediarsi in tutto il territorio comunale nel rispetto degli strumenti urbanistici. Il loro trasferimento è ammesso solo all’interno del Comune; è consentito anche un trasferimento temporaneo in locali a diversa destinazione per lavori o esigenze di pubblico interesse, per massimo sei mesi prorogabili una sola volta.
Apertura, trasferimento, ampliamento fino al limite massimo, riduzione, cambio settore e cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP con indicazione dei requisiti, della planimetria, della destinazione d’uso e delle conformità urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. Per la chiusura la comunicazione va fatta entro 30 giorni.
Regole specifiche per medie strutture di vendita
Le medie strutture alimentari e miste possono localizzarsi di norma in zone B, C e D e, con criteri specifici, anche in zona A. Sono possibili solo in aree urbanisticamente compatibili e infrastrutturate in modo adeguato; il trasferimento è consentito solo nel territorio dello stesso Comune.
L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e il cambio merceologico sono soggetti ad autorizzazione SUAP; la riduzione della superficie richiede comunicazione. La domanda deve contenere i dati essenziali dell’impresa e dell’esercizio, oltre a relazione tecnica, documentazione urbanistica, studio viabilistico e, se previsto, VIA/VAS. La cessazione va comunicata entro 30 giorni.
Concentrazione di medie strutture e centri storici
Il regolamento considera “concentrazione” l’insieme di esercizi contigui o adiacenti che, per configurazione e servizi comuni, raggiungono dimensioni equivalenti a una grande struttura. Il Comune deve verificare se il nuovo insediamento si inserisce in un’area già interessata da medie strutture autorizzate dopo l’entrata in vigore del regolamento e, in tal caso, applicare la disciplina sulla concentrazione.
Nei centri storici sono ammissibili medie strutture, entro i limiti dimensionali previsti, per favorire centri commerciali naturali e distretti urbani del commercio. Gli oneri di urbanizzazione devono finanziare prioritariamente parcheggi, mobilità, arredo urbano e qualificazione delle piccole attività. Nelle aree di pregio storico, monumentale e paesaggistico serve il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Il Comune deve dotarsi entro un anno di un piano per la rivitalizzazione del centro storico e del relativo regolamento attuativo.
Regole specifiche per grandi strutture di vendita
Le grandi strutture sono costituite da un’unica struttura edilizia, anche articolata su più immobili, e possono essere qualificate come centri o parchi commerciali. Sono localizzabili solo in aree compatibili dal PTC, con adeguate infrastrutture e coerenza rispetto a viabilità, traffico e flussi di utenza. I Comuni dello stesso bacino commerciale possono associarsi per individuare un’unica area commerciale per le grandi strutture, con preclusione di ulteriori grandi strutture nei Comuni associati.
L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e il cambio merceologico richiedono autorizzazione con conferenza di servizi; la riduzione richiede comunicazione. La domanda deve essere corredata da relazione tecnica, studio della viabilità, studio ambientale, documentazione VIA/VAS e altri elementi tecnici. Il rilascio è subordinato alla destinazione commerciale urbanistica, al parere di conformità, ai parametri di parcheggio e accesso, alle norme ambientali e ai requisiti professionali se alimentare. La cessazione va comunicata entro 30 giorni.
Centri commerciali e parchi commerciali
Il centro commerciale è una struttura unitaria con spazi, parcheggi, accessi e servizi gestiti unitariamente; può includere anche attività non commerciali. Il parco commerciale è l’aggregazione di esercizi, anche in immobili distinti, che condividono un sistema comune di accesso o di comunicazione diretta e si configurano come un unico progetto commerciale.
Se non è stata ottenuta l’apposita autorizzazione, non sono consentite forme di presentazione al pubblico idonee a far percepire gli esercizi come centro o parco commerciale. Per aperture, trasferimenti, modifiche, ampliamenti e cessazioni si applica la disciplina prevista in base alla somma delle superfici complessive.
Commercio all’ingrosso e attività congiunte
L’attività di commercio all’ingrosso è soggetta a comunicazione, con SCIA antincendio per le superfici superiori a 400 mq; per il settore alimentare serve la notifica sanitaria. Sono previste comunicazioni anche per ampliamento, riduzione, cambio settore, cessazione, trasferimento e subingresso.
L’esercizio congiunto di ingrosso e dettaglio è ammesso con regole di calcolo della superficie che, per specifiche categorie di merci ingombranti, consentono un abbattimento della superficie computabile fino a determinati limiti. Sono disciplinati anche gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, con criteri di prevalenza, calcolo della superficie e conseguenze in caso di cessione o subentro.
Forme speciali di vendita al dettaglio
Lo spaccio interno è subordinato alla titolarità dell’ente o impresa presso cui opera, all’assenza di accessi dalla via pubblica, ai requisiti soggettivi e al rispetto di igiene, sicurezza e parcheggi. I distributori automatici richiedono comunicazione e indicazione della ragione sociale; per i prodotti alimentari valgono le regole sanitarie e per le bevande alcoliche servono sistemi di identificazione.
La vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione richiede comunicazione con indicazione dei requisiti e del settore merceologico. Il commercio elettronico è soggetto a comunicazione al SUAP con requisiti soggettivi, settore, magazzino/deposito, dominio web e documentazione di conformità; se supera i 30 giorni, il temporary shop online ricade nella disciplina dell’e-commerce.
Vendite straordinarie, promozionali, sottocosto e plastic free
Le vendite promozionali, di liquidazione e i saldi sono liberi e non richiedono autorizzazioni preventive; la liquidazione richiede solo comunicazione almeno 15 giorni prima. In caso di liquidazione per cessazione non è possibile riaprire nello stesso locale prima di 180 giorni; al termine del periodo di liquidazione è obbligatoria la chiusura per 15 giorni in caso di trasformazione o rinnovo dei locali.
È vietato l’uso di plastica oxo-degradabile e di plastica monouso non biodegradabile per il consumo immediato negli esercizi alimentari, mentre sono promosse vendita alla spina, prodotti sfusi e a chilometro zero, con obblighi informativi su origine, qualità e trasparenza dei prezzi.
Gestione dei reparti, condivisione di sedi e subentro
L’affidamento della gestione di uno o più reparti non costituisce subingresso; il gestore inizia l’attività dalla presentazione della comunicazione e risponde delle violazioni dell’attività affidata. Il titolare deve comunicare la scadenza del contratto e il ripristino dell’attività entro 30 giorni.
Le modifiche societarie non qualificabili come subingresso, incluse variazioni di denominazione, natura giuridica, ragione sociale, sede legale senza spostamento dell’esercizio e cambi della rappresentanza legale, sono soggette a comunicazione.
Il trasferimento di titolarità o gestione per atto tra vivi o per causa di morte richiede comunicazione entro 45 giorni, con possibilità di esercizio provvisorio nelle more e successiva reintestazione del titolo da parte del Comune.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Province e Comuni devono adeguare i rispettivi strumenti entro 12 mesi; fino ad allora valgono gli strumenti vigenti se compatibili. Le domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore sono decise con la disciplina vigente al momento della presentazione. Per gli esercizi esistenti, i parametri di parcheggio restano quelli previgenti nei casi di subentro sul medesimo settore, mentre cambiano in caso di modifica del settore o ampliamento.
Sono fatti salvi diversi regimi per sospensioni dovute a procedure concorsuali o esdebitazione; la modulistica standardizzata può essere provvisoriamente quella previgente integrata con le nuove previsioni. Il regolamento abroga il r.r. 2 marzo 2015, n. 1 e le disposizioni incompatibili, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Marche. Il regolamento disciplina anche il solo testo storico delle tabelle allegate.
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