R.R. Marche 2/2022
Ulteriore modifica del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica una previsione del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4, relativa ai soggetti che possono rientrare nelle disposizioni sulla gestione dei beni immobili regionali. In via transitoria, fino al completamento del passaggio al RUNTS, la disciplina si applica anche a Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato già iscritte nei rispettivi registri.
Modifica delle disposizioni regionali sulla gestione dei beni immobili della Regione e disciplina transitoria per enti del Terzo settore
Modifica delle disposizioni sulla gestione dei beni immobili regionali
Il regolamento regionale Lazio 11 maggio 2022, n. 2 interviene sul regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4, che disciplina la gestione dei beni immobili della Regione. La modifica riguarda in particolare i soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 10 del regolamento del 2015.
Ambito della modifica
Il provvedimento sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del r.r. 4/2015. Il testo consolidato risultante non è riportato, ma la finalità della modifica è quella di aggiornare l’elenco dei soggetti rilevanti ai fini dell’applicazione della norma regionale sui beni immobili.
Regime transitorio per il Terzo settore
In attesa della trasmigrazione dei dati e dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la disciplina dell’art. 10 del r.r. 4/2015, come modificata, si applica anche a categorie di enti che non sono ancora confluite nel RUNTS secondo il nuovo assetto.
In particolare, sono compresi:
- gli enti già iscritti nell’Anagrafe unica delle Onlus;
- le associazioni di promozione sociale già iscritte nei registri speciali di settore;
- le organizzazioni di volontariato già iscritte nei registri speciali di settore.
Tali soggetti integrano quelli indicati dalla lettera c) dell’art. 10 del r.r. 4/2015, ai fini dell’applicazione della disciplina regionale.
Riferimento temporale di applicazione
La clausola transitoria opera soltanto “nelle more” delle procedure di trasmigrazione dei dati e di iscrizione nel RUNTS, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106. Il regolamento ha quindi una funzione di adeguamento provvisorio al nuovo sistema del Terzo settore, limitata al periodo precedente il completo trasferimento degli enti nel RUNTS.
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