R.R. Marche 5/2022
Disciplina dellattività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in attuazione dellart.16 della L.R. 22/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale disciplina, in attuazione della L.R. 22/2021, l’insediamento, l’esercizio e il trasferimento delle edicole e degli altri punti vendita di quotidiani e periodici nel territorio regionale, vietando restrizioni comunali ingiustificate e fissando regole su SCIA, requisiti, orari, servizi aggiuntivi, rapporti con distributori, vendita online, controlli e sanzioni. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro un anno dall’entrata in vigore.
Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica
Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica
Il regolamento attua l’art. 16 della L.R. 22/2021 e definisce, per il territorio regionale, le regole di insediamento e svolgimento dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica. La finalità dichiarata è garantire diffusione capillare, pluralismo informativo, concorrenza e tutela del territorio.
Natura del servizio e limiti all’azione comunale
L’attività di vendita della stampa è qualificata come servizio di interesse generale. I Comuni non possono introdurre restrizioni o limitazioni all’insediamento dei punti vendita, salvo quelle giustificate da motivi imperativi di interesse generale o da ragioni di pubblico interesse non altrimenti risolvibili, come ordine pubblico, sicurezza, incolumità, sanità, sicurezza stradale e tutela dell’ambiente, anche urbano.
Gli orari di apertura e chiusura, compresa l’apertura domenicale e festiva delle rivendite esclusive, sono liberamente determinati dall’esercente. I Comuni possono solo imporre l’obbligo di pubblicizzare l’orario di apertura e di rispettare quello prescelto.
Rapporti con i distributori e tutela della parità di trattamento
Il regolamento vieta alle imprese di distribuzione territoriale della stampa di discriminare i punti vendita in relazione agli orari o ai turni di apertura, di ostacolare l’ampliamento delle categorie merceologiche e dei servizi offerti, o di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose che limitino l’accesso al mercato o il progresso tecnologico.
Il prezzo fissato dall’editore non può variare in funzione del punto vendita. Le condizioni economiche e commerciali di cessione, compresi i compensi ai rivenditori, devono essere identiche per i diversi esercizi esclusivi e non esclusivi. Le forniture devono essere garantite a parità di condizioni economiche, commerciali e di consegna, senza subordinazioni a servizi, costi o prestazioni aggiuntive.
Le clausole contrarie al regolamento e alla L.R. 22/2021 sono nulle. La mancata fornitura o la fornitura eccessiva o insufficiente, ingiustificata rispetto alla domanda, può integrare pratica commerciale sleale. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell’utenza, o non soggette a parità di trattamento, possono essere rifiutate o restituite anticipatamente senza limiti temporali.
La sospensione delle forniture richiede preavviso minimo di 10 giorni e può avvenire solo per grave inadempimento, nel rispetto della proporzionalità e senza compromettere il diritto all’informazione nel territorio comunale.
Regole comunali, zonizzazione e criteri qualitativi
I Comuni possono individuare, anche con proprio regolamento, aree da tutelare per sostenibilità ambientale, viabilità e pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. In tali zone possono essere richieste ai nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi specifiche caratteristiche qualitative, come l’assenza di barriere architettoniche e particolari condizioni estetiche e funzionali.
Il regolamento comunale può disciplinare anche trasferimenti, spostamenti e assegnazioni. Devono però essere rispettati alcuni indirizzi vincolanti: divieto di criteri economici o basati sulla domanda di mercato, divieto di distanza minima tra punti vendita e di zonizzazione del territorio, tutela della capillarità della rete, valorizzazione della destinazione d’uso dell’immobile e possibilità di esercizio anche su aree pubbliche, in forma itinerante o tramite distributori automatici.
Per i punti vendita non esclusivi, l’attività segue l’orario dell’attività principale e non può essere ceduta o trasferita separatamente da essa.
Requisiti qualitativi della rete e servizi aggiuntivi
Per mantenere e sviluppare la capacità di servizio della rete, gli esercizi devono osservare criteri qualitativi che riguardano soprattutto: adeguata superficie espositiva per la stampa, numero minimo di testate esposte, servizi informativi per il pubblico e per il Comune, collegamenti telematici e accesso alle banche dati pubbliche, accessibilità per i disabili, parcheggi e free Wi-Fi.
Il Comune può esonerare da uno o più requisiti in presenza di ostacoli tecnici oggettivi, documentati e non risolvibili. I punti vendita esistenti devono adeguarsi in occasione di ammodernamenti, diversificazione, ampliamento o trasferimento.
Titoli abilitativi, avvio e trasferimenti
L’apertura di nuovi punti vendita, anche stagionali, e il trasferimento di sede sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente. La segnalazione deve contenere i dati del richiedente, l’ubicazione e la superficie, i requisiti di onorabilità e professionali, il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, il numero di addetti e la dichiarazione di conformità degli impianti.
Il trasferimento di titolarità o gestione per atto tra vivi richiede SCIA entro 30 giorni dalla stipula, con allegato il titolo abilitativo e il contratto. In caso di morte del titolare, gli aventi diritto presentano SCIA entro 30 giorni dal decesso. In attesa della SCIA sono previste forme di esercizio provvisorio mediante esibizione della documentazione indicata. Il Comune provvede alla reintestazione del titolo entro 30 giorni dalla comunicazione, verificati i requisiti. La cessazione va comunicata al SUAP entro 30 giorni.
Soggetti ammessi e modalità di esercizio
La vendita della stampa quotidiana e periodica non è soggetta a limiti di localizzazione o assortimento, salvo il rispetto delle regole urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e dei requisiti soggettivi. L’attività può essere svolta da persone fisiche o società in possesso dei requisiti previsti; nelle società, tali requisiti devono sussistere per amministratori e soci.
All’interno dei punti vendita può essere svolta qualsiasi attività commerciale, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Uno stesso operatore può svolgere, nello stesso locale commerciale, più attività compatibili, come somministrazione, vendita di giornali e riviste, distributori automatici ed e-commerce.
Esercizio su suolo pubblico, stagionalità e attività straordinarie
Il regolamento consente la vendita su aree pubbliche o aperte al pubblico, su posteggi fissi concessi dal Comune, in forma itinerante o tramite distributori automatici. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di giornali e periodici vale anche per le altre attività consentite, con possibilità di installare strumenti, totem, display, lockers e macchinari funzionali, nonché di esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle regole comunali.
L’attività può avere carattere stagionale per un massimo di 8 mesi, anche non continuativi, nell’anno. Il Comune stabilisce i periodi consentiti. Può inoltre avere carattere straordinario in occasione di eventi, manifestazioni fieristiche, culturali o sportive, per la sola durata dell’evento.
Se vengono meno uno o più requisiti o se l’attività è svolta in contrasto con la normativa, il Comune può sospenderla fino a 60 giorni; decorso il termine senza regolarizzazione, dispone la chiusura. La chiusura è disposta anche se l’attività è sospesa per oltre 12 mesi, anche in presenza di trasferimenti di titolarità.
Vendita di prodotti ulteriori e divieti di esposizione
Nei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, è consentita la vendita di altri prodotti diversi da quotidiani e periodici e lo svolgimento di attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, compresa l’informazione turistica, l’accoglienza e la somministrazione di alimenti e bevande.
Per gli esercizi su suolo pubblico è consentito destinare fino al 50% della superficie di vendita ad attività ulteriori e alla commercializzazione di prodotti come pastigliaggi confezionati, prodotti del territorio, prodotti tipici, alimenti confezionati o non deperibili, bevande preconfezionate e prodotti non alimentari, con attrezzature di esposizione assimilate a banchi temporanei ai fini igienico-sanitari.
È vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, o comunque di contenuti direttamente idonei a ledere il comune senso del pudore o il buon costume.
Innovazione, contributi e sviluppo della rete
La Regione, anche in collaborazione con Comuni, istituzioni e associazioni di categoria, promuove innovazione, digitalizzazione, sostenibilità economica, informatizzazione e competitività del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi. Promuove inoltre l’integrazione con servizi aggiuntivi, la formazione degli operatori, le reti d’impresa, la lettura e l’accesso alle edicole.
Sono previsti progetti per trasformare i punti vendita esclusivi in centri polifunzionali di servizi per amministrazioni territoriali, ASL, aziende di trasporto pubblico e di promozione turistica. I Comuni possono, tramite convenzioni con associazioni di categoria o reti d’impresa, ridurre o scomputare canoni di suolo pubblico e importi dovuti per imposte di pubblicità o altre imposte.
La Regione può finanziare programmi e contributi, nei limiti delle risorse di bilancio, con deliberazioni della Giunta previo parere della commissione consiliare competente. Sono finanziabili, tra l’altro, interventi strutturali sugli esercizi, dotazioni informatiche e attrezzature per innovazione, miglioramento o ampliamento dei servizi. Possono essere sostenute anche edicole con fatturati ridotti o uniche nel territorio, l’ammodernamento, la riqualificazione, il ricambio generazionale, la formazione e l’imprenditoria giovanile e femminile, soprattutto in aree disagiate.
I punti vendita esclusivi possono inoltre svolgere attività addizionale di fornitura delle pubblicazioni a punti vendita situati in zone non servite dai normali canali di distribuzione.
Vendita online
Il commercio elettronico di stampa quotidiana e periodica deve rispettare la normativa sovranazionale e nazionale, la trasparenza e la tutela dei consumatori. È soggetto a SCIA al SUAP, con indicazione dei requisiti, della tipologia esclusiva o non esclusiva, del magazzino o deposito e del dominio web.
Le condizioni contrattuali devono essere messe a disposizione del cliente in modo da consentirne memorizzazione e riproduzione; devono essere rese esplicite le condizioni generali di vendita e garantito il diritto di recesso nei termini di legge. La disciplina non si applica quando la vendita online è effettuata direttamente da una casa editrice o da un produttore. Se l’attività online è accessoria alla vendita in sede, è sufficiente la comunicazione al SUAP.
Vigilanza, sanzioni e adempimenti dei Comuni
Le violazioni delle disposizioni del regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 47 della L.R. 22/2021. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, i Comuni devono trasmettere telematicamente, tramite piattaforma regionale, ogni variazione della rete commerciale del territorio. Le imprese di Comuni in regola con l’invio dei dati all’Osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali per l’incentivazione hanno diritto a una maggiorazione di punteggio.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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