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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Valida l'iscrizione provvisoria art.15 d.P.R.602/72, in presenza di polizza fideiussoria ai sensi dell'art 38 d.P.R.633/72

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza n. 29/2/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti, che aveva accolto i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008, emessi ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973. L’Ufficio aveva determinato maggiori redditi IRPEF e relative addizionali rispettivamente in 136.869 euro e 140.323 euro, sulla base del possesso di un’abitazione con mutuo e dell’acquisto di un’autovettura Audi nel 2007 per 70.695,80 euro, finanziato con rate annue di 16.826,88 euro. Contestava che le disponibilità liquide, la liquidazione di polizze e il disinvestimento del magazzino fossero sufficienti a giustificare le spese e le estinzioni parziali dei mutui, e sosteneva che le risorse della moglie non dovessero essere considerate. Il contribuente eccepiva anche l’inammissibilità dell’appello per la novità delle deduzioni relative ai beni della moglie e ribadiva che i risparmi e le risorse del nucleo familiare, inclusi proventi non tassabili negli anni accertati, erano idonei a sostenere le spese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sezione XXVI, con decisione del 4 febbraio 2016, ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che questi avesse assolto l’onere della prova contraria, dimostrando, anche mediante la documentazione valutata dai primi giudici, di disporre di redditi da lavoro e risparmi propri e del coniuge, non tassabili negli anni 2007 e 2008, sufficienti a sostenere l’acquisto della casa in comunione e dell’autovettura. Ha giudicato legittimo considerare anche i redditi e le risorse della moglie, tenuto conto della comproprietà dell’abitazione coniugale, e infondate le ulteriori contestazioni sulla capienza delle disponibilità. L’appello incidentale sulle questioni procedurali non ha ricevuto una distinta statuizione, non essendo stato necessario esaminarlo dopo il rigetto dell’appello principale. Spese a carico dell’Ufficio, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    a fronte della pretesa erariale il contribuente può dare, anche a mezzo di presunzioni semplici, la prova contraria a suo carico e spetta al giudice valutare l'idoneità degli argomenti a superare l'applicabilità degli standars al caso concreto.

    Nell’accertamento sintetico il contribuente può contrastare la ricostruzione presuntiva anche attraverso presunzioni semplici; il giudice deve valutare concretamente se gli elementi forniti siano idonei a superare gli indici utilizzati dall’Ufficio. Nel caso deciso, documenti e risorse familiari hanno dimostrato la disponibilità di somme non tassabili negli anni accertati sufficienti a sostenere le spese.

  • Art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata nel dispositivo quale norma processuale applicabile al giudizio d’appello tributario; il provvedimento non ne espone una specifica interpretazione.

  • Art. 35 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata nel dispositivo insieme all’art. 61 del d.lgs. 546/1992; la decisione non formula su di essa un’autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti sintetici fondati su indici di spesa, il contribuente può fornire prova contraria anche mediante presunzioni semplici e documentazione relativa a risparmi o disponibilità già esistenti, purché ne dimostri l’effettiva consistenza e la loro idoneità a finanziare le spese contestate.
  • Le somme non tassabili negli anni oggetto di accertamento possono spiegare spese sostenute in quegli anni, se il contribuente dimostra che erano già disponibili e che vi è un collegamento credibile tra tali risorse e gli esborsi contestati.
  • Nel valutare la capacità di spesa può rilevare la situazione economica del coniuge e del nucleo familiare, in particolare quando la spesa riguarda un bene in comproprietà; la rilevanza concreta dipende dalla prova delle risorse e del loro effettivo apporto.
  • La valutazione dell’idoneità della prova contraria e della capienza delle disponibilità è rimessa al giudice di merito sulla base degli elementi documentali e presuntivi complessivamente acquisiti.

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