Sentenza n. 949/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del trasferimento a domanda presso la sede assegnata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato la disponibilità al movimento per l’anno 2021, indicando una determinata sede, ed era stato successivamente assegnato a tale destinazione, con trasferimento poi differito. In seguito l’amministrazione gli contestava di non avere comunicato ai superiori di essere stato sottoposto a un procedimento penale conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. All’esito del procedimento disciplinare gli veniva inflitta la sanzione della consegna di rigore per un giorno. Con l’atto impugnato l’amministrazione, preso atto della sanzione e riesaminato il punteggio di merito, riduceva il punteggio da 474,81 a 400,81 punti e revocava il trasferimento, ritenendo venuti meno i requisiti necessari e non più utile la posizione del militare ai fini dell’assegnazione. Il ricorrente deduceva la violazione della legge n. 241/1990, della circolare applicativa relativa ai movimenti 2021, dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere. Sosteneva che, alla data dell’assegnazione, possedesse tutti i requisiti richiesti, che la sanzione disciplinare fosse intervenuta solo successivamente e che la circolare non consentisse la revoca del trasferimento già disposto per errori di calcolo. Invocava inoltre una comunicazione e-mail del 2011 con cui avrebbe informato il comando della condanna e la successiva riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del trasferimento. La riduzione del punteggio non è stata qualificata come mero errore di calcolo né come sopravvenienza successiva all’assegnazione, ma come conseguenza diretta della mancata dichiarazione, nell’atto di disponibilità al movimento, della condanna riportata per un reato ambientale. Tale omissione aveva consentito al ricorrente di ottenere inizialmente un punteggio utile, poi rideterminato dall’amministrazione a seguito dell’accertamento. La dedotta e-mail del 7 giugno 2011 non è stata ritenuta idonea a dimostrare l’adempimento dell’obbligo dichiarativo: anche se comunicata, non avrebbe esonerato il militare dal compilare integralmente il modulo relativo al movimento 2021; inoltre, il contenuto e l’effettiva consegna della comunicazione non risultavano provati documentalmente. La riabilitazione non è stata ritenuta idonea a superare la rilevanza dell’omessa dichiarazione nella procedura di movimento. È stata esclusa anche la tutela del legittimo affidamento, poiché l’affidamento non è tutelabile in assenza di buona fede e la dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente impediva di riconoscere tale presupposto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 241, 444 e 445 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444,445 c.p.p.)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce il precedente penale la cui omessa dichiarazione è stata posta a fondamento della rideterminazione del punteggio e della revoca del trasferimento.
l. 241/1990
Le censure fondate sulla legge generale sul procedimento amministrativo sono state respinte, non essendo emersi vizi idonei a compromettere la legittimità della revoca.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riguardo alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative fondate su dichiarazioni dell’interessato, la mancata indicazione di un precedente o di un fatto rilevante può legittimare la rideterminazione della posizione e la revoca del beneficio o del provvedimento favorevole, quando l’omissione abbia inciso sul punteggio o sui presupposti dell’assegnazione.
- La riduzione del punteggio conseguente all’accertamento di un fatto non dichiarato non costituisce necessariamente un errore di calcolo né una sopravvenienza successiva all’adozione del provvedimento favorevole, potendo integrare una riedizione correttiva della valutazione originaria fondata su dati incompleti o non veritieri.
- La comunicazione informale o risalente di un fatto all’amministrazione non sostituisce l’obbligo di rendere una dichiarazione completa nell’ambito della specifica procedura, salvo che sia dimostrato che la disciplina applicabile ne preveda l’equivalenza.
- Il legittimo affidamento presuppone la buona fede del privato; la dichiarazione non veritiera o l’omissione di informazioni rilevanti impedisce, in linea di principio, di invocare l’affidamento sulla stabilità del provvedimento favorevole ottenuto.
- L’adozione di un provvedimento favorevole non preclude all’amministrazione di verificarne successivamente i presupposti e di revocarlo o correggerne gli effetti quando emerga che la posizione dell’interessato era stata determinata sulla base di una dichiarazione incompleta o non veritiera.
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