Ordinanza n. 1335/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 19 febbraio 2026 della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente, giunto in Italia il 9 agosto 2024 in seguito al rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato stagionale, riferisce di aver sottoscritto il contratto di soggiorno presso la Prefettura di Verona il 14 agosto 2024 e di aver richiesto il permesso stagionale alla Questura di Verona il 19 agosto 2024. Dopo la convocazione per il fotosegnalamento del 9 maggio 2025, la Questura non gli avrebbe rilasciato il titolo né comunicato motivi ostativi. Il 22 settembre 2025 ha presentato domanda di conversione, respinta dal SUI di Cremona il 19 febbraio 2026 perché non aveva risposto adeguatamente al preavviso di rigetto del 5 novembre 2025: secondo le ragioni dell’ITL, il reddito del datore di lavoro era insufficiente e mancavano documenti relativi al familiare che avrebbe concorso al requisito reddituale, una dichiarazione sostitutiva sull’eventuale integrazione di redditi in altre pratiche e il permesso stagionale rilasciato dalla Questura. Il ricorrente afferma di aver conosciuto il diniego soltanto il 10 luglio 2026 tramite il CAF e chiede la rimessione in termini per l’impugnazione. Ha articolato quattro motivi di ricorso, ma l’ordinanza non ne espone il contenuto specifico.
La decisione
Il TAR non ha deciso né i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Rilevato che le amministrazioni si erano costituite con un atto di mera forma senza depositare gli atti del procedimento, ha disposto un’istruttoria: la Prefettura di Cremona e la Questura di Verona devono depositare gli atti e i documenti procedimentali e una relazione illustrativa sui fatti, con particolare chiarimento da parte della Questura sulle ragioni del mancato rilascio del permesso stagionale, entro il 15 novembre 2026. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Il TAR richiama le disposizioni del codice del processo amministrativo in materia di istruttoria e acquisizione degli elementi necessari alla decisione, disponendo l’acquisizione degli atti procedimentali e di una relazione illustrativa.
Come è indicizzato
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