Cassazione Civile, Ordinanza n. 12815/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione e successiva espropriazione di alcuni terreni destinati alla realizzazione di una tangenziale. In primo momento i proprietari avevano agito davanti al Tribunale chiedendo la restituzione dei beni e il risarcimento per l'occupazione illegittima; per alcune particelle, sopravvenuto il decreto definitivo di esproprio notificato nel 2003, avevano anche formulato in via subordinata opposizione alla stima delle indennità. Dopo una complessa sequenza processuale, con declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario e successivo passaggio davanti al giudice amministrativo, la Corte d'appello, investita della riassunzione del giudizio di opposizione alla stima, ha dichiarato la domanda inammissibile perché tardiva, ritenendo applicabile il termine decadenziale di trenta giorni dell'art. 19 l. n. 865 del 1971 decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione i proprietari hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 l. n. 865 del 1971, sostenendo che il termine decadenziale non poteva decorrere perché mancavano la relazione della commissione espropri e il relativo deposito/pubblicazione nel Foglio degli annunci legali, presupposti indispensabili per l'opposizione alla stima. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che, quando l'indennità provvisoria non sia accettata e il decreto di esproprio sia emesso senza la redazione della relazione di stima definitiva ex art. 16, non opera la decadenza dell'art. 19 e l'opposizione alla stima è proponibile solo dal momento dell'inserzione dell'avviso del deposito di tale relazione nel Foglio degli annunci legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. Ha stabilito che, nel regime della l. n. 865 del 1971, se l'indennità provvisoria non è accettata e manca la relazione della commissione ex art. 16, il termine decadenziale di trenta giorni per proporre opposizione alla stima non decorre dalla notifica del decreto di esproprio, ma solo dall'avviso del deposito della relazione nel Foglio degli annunci legali. La Corte del rinvio dovrà riesaminare la tempestività e ammissibilità dell'opposizione alla stima secondo questo principio, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 l. n. 865 del 1971
disciplina la determinazione dell'indennità provvisoria nel procedimento espropriativo
art. 12 l. n. 865 del 1971
regola l'accettazione dell'indennità provvisoria e il deposito di quella non accettata
art. 13 l. n. 865 del 1971
consente l'adozione del decreto di esproprio se risulta eseguito il pagamento delle indennità accettate o il deposito delle altre
art. 15 l. n. 865 del 1971
prevede la determinazione delle indennità definitive quando quelle provvisorie non siano accettate
art. 16 l. n. 865 del 1971
attribuisce alla commissione competente la determinazione definitiva dell'indennità e la redazione della relativa relazione
art. 19 l. n. 865 del 1971
"Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'articolo 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima"
il termine decadenziale decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione; senza tale adempimento non opera la decadenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 183 c.p.c.
richiamato per la memoria con cui gli attori hanno modificato la domanda in corso di causa
art. 19 l. n. 865 del 1971
richiamato anche come testo applicabile ratione temporis e oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale
art. 42 Cost.
fondamento del diritto del proprietario a un indennizzo congruo in caso di espropriazione
art. 24 Cost.
garantisce l'effettività della tutela giurisdizionale dell'espropriato
Corte cost. n. 67 del 1990
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 l. n. 865 del 1971 nella parte in cui non consentiva l'azione per la determinazione dell'indennità anche in mancanza della relazione di stima
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato come disciplina sopravvenuta che prevede la decorrenza del termine dalla notifica del decreto di esproprio
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato come disciplina attuale dell'opposizione alla stima, con termine di trenta giorni
Massime di principio
- Nel regime della l. n. 865 del 1971, l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione è soggetta al termine decadenziale di trenta giorni solo quando sia stata effettivamente redatta la relazione della commissione di stima definitiva e ne sia stato pubblicato l'avviso nel Foglio degli annunci legali.
- Se manca la relazione della commissione ex art. 16 e il procedimento si arresta alla sola indennità provvisoria non accettata, non può farsi decorrere alcuna decadenza dall'adozione o notificazione del decreto di esproprio; in tal caso l'espropriato può agire per la determinazione giudiziale dell'indennità dal momento in cui perde la proprietà.
- La qualificazione dell'indennità come "provvisoria" o "definitiva" dipende dalla funzione del subprocedimento previsto dalla legge e non dalla mera indicazione contenuta nel decreto di esproprio.
- Quando un giudice di merito ritenga tardiva l'opposizione alla stima, deve verificare in concreto l'avvenuto compimento degli adempimenti procedimentali che fanno decorrere il termine decadenziale, non potendo applicare automaticamente il termine dalla notifica del decreto di esproprio in assenza della stima definitiva.
- La tutela costituzionale dell'espropriato impone un'interpretazione della disciplina espropriativa che eviti che l'omissione della pubblica amministrazione nella formazione e pubblicazione della stima precluda indefinitamente l'accesso alla determinazione giudiziale dell'indennizzo.
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