Ordinanza n. 2628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 106/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio relativa alla fase cautelare d'appello
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio cautelare d'appello promosso per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 106/2025, il difensore della parte appellante ha presentato una nuova istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio relativamente alla fase cautelare innanzi al Consiglio di Stato. L'istanza è stata depositata il 27 febbraio 2026. Il Consiglio ha rilevato che una precedente istanza avente il medesimo oggetto era già stata esaminata e definita con l'ordinanza n. 1427/2025, resa sullo stesso appello cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la successiva istanza, poiché la precedente ordinanza n. 1427/2025 si era già pronunciata sulla richiesta di liquidazione del difensore. La decisione richiama l'indirizzo secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio conserva validità per ogni fase e grado del procedimento, mentre la liquidazione dei compensi spetta al giudice che procede, individuato nel giudice di primo grado presso il quale pende il giudizio principale. La fase cautelare di primo grado e l'eventuale fase cautelare d'appello costituiscono fasi incidentali del medesimo giudizio, sicché non è possibile procedere a una liquidazione parcellizzata dei compensi per ciascuna fase prima della definizione del giudizio di primo grado.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 115/2002
l’ammissione al gratuito patrocinio resta valida per ogni fase e grado del procedimento
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato conserva efficacia per tutte le fasi e i gradi del medesimo procedimento.
art. 82 d.P.R. 115/2002
provvede alla liquidazione degli onorari il giudice che procede
La liquidazione dei compensi deve essere effettuata dal giudice individuato secondo la pendenza del giudizio principale; nel caso richiamato, il giudice di primo grado presso il quale pende il giudizio, senza liquidazioni separate e parcellizzate per le singole fasi cautelari.
ordinanza Consiglio di Stato n. 1427/2025
Precedente provvedimento che aveva già deciso sulla richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte appellante.
Consiglio di Stato n. 6220/2012
non potendosi ritenere che possa provvedersi ad un riconoscimento di onorari e competenze spettanti per singola fase e dunque in forma “parcellizzata” in riferimento ad un medesimo giudizio pendente in I grado e da definirsi con sentenza
La liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato non deve essere effettuata separatamente per le singole fasi cautelari quando il giudizio principale è ancora pendente davanti al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Quando il giudizio principale è pendente davanti al giudice amministrativo di primo grado, la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per le fasi cautelari, comprese quelle eventualmente svolte in appello, spetta al giudice di primo grado quale giudice che procede nel procedimento principale.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato conserva efficacia per ogni fase e grado del medesimo procedimento, ma ciò non comporta una liquidazione autonoma e parcellizzata dei compensi per ciascuna fase cautelare.
- È inammissibile una nuova istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato quando una precedente istanza avente il medesimo oggetto sia già stata esaminata e decisa.
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