Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 718 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Caducazione dell'atto presupposto - Atto di accertamento - Effetti sugli atti conseguenti - Iscrizione a ruolo e cartella - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento relativa a dazi doganali, IVA e interessi di mora derivanti da un precedente avviso di rettifica concernente importazioni di banane effettuate negli anni 2004 e 2005. Nel corso del giudizio è stato definitivamente annullato l'avviso di accertamento presupposto, anche per incompetenza territoriale dell'ufficio doganale emittente. La contribuente ha quindi sostenuto che, venuto meno l'atto impositivo originario, fossero privi di titolo anche il ruolo e la cartella, nonostante su questi ultimi atti fosse intervenuto un precedente giudicato sfavorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla decadenza dal potere accertativo, ritenendo che la questione fosse stata implicitamente respinta e comunque non potesse essere fatta valere contro la cartella se non per vizi propri. Ha invece accolto il motivo relativo all'effetto della caducazione dell'avviso di accertamento: l'annullamento dell'atto presupposto estingue la pretesa tributaria, rende priva di titolo l'iscrizione a ruolo e fa venir meno l'obbligazione incorporata nella cartella. Il precedente giudicato sugli atti dipendenti è stato travolto dall'effetto espansivo esterno della sentenza di annullamento, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre Agenzia e agente della riscossione sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

    La riforma o cassazione dell'atto presupposto travolge anche gli atti successivi che da esso dipendono, inclusi iscrizione a ruolo e cartella, anche se questi siano stati oggetto di una precedente decisione sfavorevole passata in giudicato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda o dell'eccezione, anche senza una specifica trattazione espressa.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso che vi fosse un'omessa pronuncia rilevante.

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992

    La questione relativa alla riscossione frazionata durante il contenzioso è stata ritenuta assorbita in conseguenza dell'annullamento dell'atto impositivo presupposto.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla decadenza dal potere di accertamento doganale, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 221, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario

    La disposizione è stata invocata per contestare il termine di esercizio del potere impositivo doganale; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura.

  • Artt. 201 e 215 del Regolamento CE n. 2913/1992

    Sono stati richiamati riguardo alla competenza territoriale dell'autorità doganale e alla nascita dell'obbligazione doganale; la Corte ha riconosciuto l'effetto decisivo della precedente sentenza che aveva annullato l'avviso per incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Se viene annullato definitivamente l'atto impositivo presupposto, gli atti successivi di riscossione fondati su di esso, come ruolo e cartella, restano privi di titolo e devono essere eliminati.
  • L'annullamento dell'atto presupposto può produrre effetti anche su un giudicato formatosi sugli atti dipendenti, quando opera l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c.
  • In linea generale, una cartella derivante da un avviso già notificato può essere contestata solo per vizi propri; tuttavia, se l'avviso presupposto viene successivamente annullato, la caducazione si riflette necessariamente sulla cartella.
  • La legittimità formale della cartella non salva la riscossione quando manca l'obbligazione tributaria sostanziale su cui essa si fonda.
  • Quando la controversia può essere definita sulla base della caducazione dell'atto presupposto, le questioni ulteriori sulla motivazione, notificazione, sottoscrizione o quantificazione della cartella possono risultare assorbite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.