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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4035/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado. La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell'imposta di registro e accessori relativa al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano (restituzione di €1.150.000,00 alla Going S.r.l. a seguito di risoluzione consensuale di un contratto di opzione). Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi: (1) nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di liquidazione (consegna a persona non legale rappresentante), (2) decadenza dell'amministrazione finanziaria per decorso del termine triennale dalla registrazione del decreto ingiuntivo, (3) insufficiente motivazione dell'atto impositivo e della cartella di pagamento, (4) qualificazione fiscale dell'ingiunzione (se soggetta o meno a IVA), (5) applicazione del principio di alternatività IVA vs imposta di registro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) il primo motivo è infondato perché la notifica è stata ritenuta regolare: la persona rinvenuta nella sede è stata considerata "addetta alla ricezione" e la società non ha fornito prova contraria; la condivisione dell'indirizzo e il rapporto di gruppo hanno rafforzato la validità della notifica; (ii) il secondo motivo era implicitamente assorbito dalla regolare notifica dell'avviso di liquidazione; (iii) il terzo motivo è inammissibile poiché il ricorrente non ha trascritto testualmente il contenuto della cartella/atto impugnato, e comunque la cartella poteva richiamare per relationem l'avviso di liquidazione originario; (iv) il quarto e quinto motivo (IVA vs imposta di registro e principio di alternatività) sono inammissibili in quanto attengono al merito dell'accertamento già conosciuto tramite l'avviso prodromico e non possono essere sollevati in sede di impugnazione della cartella salvo che il contribuente non abbia conosciuto la pretesa solo con la cartella. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali a favore della controricorrente (compensi €6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Riferimento alle regole di notifica a persona giuridica tramite consegna a persona addetta alla sede; la Corte conferma la presunzione che la persona presente nella sede sia addetta alla ricezione, salvo prova contraria.

  • art. 148 cod. proc. civ.

    Collegato alle modalità di notificazione; utilizzato nel contesto del primo motivo per valutare la regolarità della notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione contestati; la Corte valuta i profili di violazione di legge denunciati con riferimento a questa disposizione.

  • art. 76 DPR 26 aprile 1986 n. 131

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini/decadenze e notifiche fiscali; la Corte ritiene la questione della decadenza assorbita dalla regolarità della notifica.

  • art. 29 DPR 26 aprile 1986 n. 131

    Citato in relazione alla qualificazione fiscale dell'ingiunzione; la Corte ritiene inammissibile sollevare tale questione in sede di impugnazione della cartella quando l'atto prodromico era già noto.

  • art. 40 DPR 26 aprile 1986 n. 131

    Richiamato in tema di imposta di registro e alternative con IVA; la Corte conferma che il principio di alternatività non può essere valutato in sede di impugnazione della cartella per vizi del ruolo quando l'avviso di liquidazione è già noto.

  • art. 8 tariffa - parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131

    Norma tariffaria richiamata nella doglianza sul trattamento fiscale dell'operazione; la Corte non entra nel merito per le ragioni procedurali sopra esposte.

  • art. 132 e art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norme del processo tributario richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e di difetti nella motivazione dell'atto impositivo; la Corte nega rilievo perché il ricorso è carente di autosufficienza nella trascrizione dell'atto impugnato.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte applica il principio di assorbimento delle questioni e ritiene che la questione della decadenza fosse implicitamente assorbita.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 602

    Norme sul contenuto della cartella di pagamento: la Corte ricorda che la cartella deve indicare, tra l'altro, la data di esecutività del ruolo e che può richiamare l'atto prodromico per la quantificazione degli interessi.

  • D.M. 3 settembre 1999 n. 321

    Stabilisce il contenuto minimo della cartella di pagamento; la Corte ne trae il principio che non sempre è necessario ripetere dettagliamente le modalità di calcolo quando la cartella richiama un avviso di liquidazione.

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2008

    Prevede l'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione/notificazione; citato nel quadro dei requisiti formali della cartella.

  • art. 119, comma 1, lett. c, DPR 22 dicembre 1986 n. 917

    Norma sull'opzione per tassazione di gruppo che impone l'elezione di domicilio della controllata presso la controllante per la notifica degli atti; la Corte la usa per giustificare la validità della notifica presso la sede della società collegata del gruppo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La notifica a una persona rinvenuta nella sede di una persona giuridica si presume valida: chi riceve la notifica è considerato "addetto alla ricezione" salvo prova contraria offerta dal destinatario.
  • La semplice indicazione del nome o del timbro di un'altra società sulla relata non invalida la notifica se le società condividono la stessa sede o appartengono allo stesso gruppo; l'elezione del domicilio di una controllata presso la controllante rafforza la validità della notifica.
  • Questioni di merito relative all'accertamento fiscale (ad es. applicazione di IVA vs imposta di registro, principio di alternatività) non possono essere sollevate in sede di impugnazione della cartella di pagamento quando l'atto prodromico (avviso di liquidazione) era già conosciuto; la cartella può essere impugnata solo per vizi propri salvo il caso in cui il contribuente abbia appreso della pretesa solo con la cartella.
  • Per censurare la motivazione di una cartella o dell'atto impositivo nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La cartella di pagamento che segue un atto prodromico può richiamare per relationem l'avviso di liquidazione; non è sempre necessario ripetere nella cartella tutte le modalità di calcolo già indicate nell'atto prodromico.
  • Se si intende contestare la decadenza o i termini di esercizio del potere impositivo è strategico sollevare tempestivamente la questione e collegarla alla validità delle notifiche; se la notifica è ritenuta regolare, la censura sulla decadenza può risultare assorbita.

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