Ordinanza n. 4259/2026 - Milano, Sezione 1
per accertare e dichiarare ai sensi dell’art. 116, comma 2 del cod.proc.amm. il diritto di accesso della ricorrente ai documenti, dati e informazioni richiesti con le istanze di accesso del 4 e 9 giugno 2026, così come proposto nel ricorso originario, con facoltà di estrarne copia, condannando le resistenti al rilascio della copia stessa, in quanto occorra annullando in parte qua gli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato integrale accoglimento delle istanze di accesso del 4 e 9 giugno 2026 ai documenti della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel ricorso relativo alla procedura di gara identificata dal CIG BAF46FB5FE, Ristogest S.r.l. aveva proposto domanda incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione integrale, con facoltà di estrarne copia, dei documenti richiesti con le istanze del 4 e 9 giugno 2026, ritenuti indispensabili per la difesa nel giudizio. Prima dell’udienza camerale la ricorrente ha riferito che la stazione appaltante aveva trasmesso il 30 giugno 2026 dati di gara e log di sistema, oltre a file di lavoro AHP e verbali della commissione e del seggio amministrativo. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla domanda incidentale di accesso, riservandosi iniziative autonome sulle ulteriori istanze formulate in date successive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda incidentale di accesso per sopravvenuta carenza di interesse. La trasmissione di parte della documentazione e l’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non ritenere più utile una pronuncia hanno fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sulla domanda ex art. 116 c.p.a. Le ulteriori istanze di accesso non sono state decise. Spese compensate, considerato l’esito meramente processuale e l’assenza di opposizione della resistente.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
la società Ristogest s.r.l., odierna ricorrente, ha presentato nel ricorso introduttivo una domanda incidentale ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 4.6.2026 e reiterata, con precisazioni, il 9.6.2026 e, dunque, per l’ostensione integrale dei documenti richiesti, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del proprio diritto di difesa nel presente giudizio;
La domanda incidentale ex art. 116 c.p.a. era diretta all’ostensione dei documenti richiesti per esigenze difensive; nel caso concreto il TAR non ne ha esaminato il merito, dichiarandola improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
che l’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla domanda incidentale avanzata nel ricorso introduttivo integra i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
La dichiarazione inequivoca della parte che la pronuncia richiesta non le è più utile integra la sopravvenuta carenza d’interesse e giustifica la declaratoria d’improcedibilità.
Massime di principio
- La domanda incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. diviene improcedibile quando, per una situazione sopravvenuta e per l’inequivoca dichiarazione della parte, venga meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
- La sopravvenuta carenza d’interesse richiede una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione della domanda, tale da rendere inutile la decisione giudiziale.
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