Cassazione Penale, Sentenza n. 05196/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, dell'ordinanza del 01/07/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il sequestro conservativo disposto con ordinanza del 22/01/2025. Il ricorrente censura la motivazione in relazione all'accertamento del "periculum in mora": contesta la presunta manifesta illogicità della diversa valutazione compiuta rispetto alla posizione della coimputata Maria Carlotta Libietti (entrambi comproprietari al 50% della nuda proprietà di un immobile), lamentando che il Tribunale avrebbe errato nel considerare il suo patrimonio incapiente o di dubbia capienza. Denuncia inoltre carenza di chiarezza sul fatto se il periculum sia stato ritenuto per l'attuale inettitudine del patrimonio o per il rischio di dispersione delle garanzie; contesta la valutazione del valore dell'immobile (quota del 50% della nuda proprietà gravata da usufrutto) e la considerazione come indice di depauperamento dell'acquisto e successiva cessione di un'autovettura acquistata con denaro proveniente dalla persona offesa, ritenuta dal Tribunale indice di possibile spossessamento delle garanzie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Modena abbia adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora sia sotto il profilo dell'attuale inettitudine del patrimonio del ricorrente rispetto all'obbligazione presumibile di € 42.500,00 (tenuto conto della scarsa commerciabilità della quota del 50% della nuda proprietà gravata da usufrutto), sia sotto il profilo del rischio di depauperamento (valutando l'acquisto e la successiva alienazione dell'autovettura come indice della possibilità di dispersione delle garanzie). La Corte ha ritenuto non illogica la diversa valutazione operata rispetto alla posizione della coimputata, posto che l'entità dell'obbligazione è diversa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e al pagamento della somma di € 3 (come indicato nel dispositivo riportato).
Norme richiamate
art. 316 cod. proc. pen.
Per il sequestro conservativo è sufficiente che il patrimonio sia attualmente insufficiente a garantire l'adempimento dell'obbligazione o che sussista un atteggiamento del debitore idoneo a determinare il depauperamento; i due profili sono alternativi e autonoma base del provvedimento.
Sez. U., n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito)
Giurisprudenza della Corte che ha chiarito la distinzione tra mancanza di garanzie (attuale inettitudine) e dispersione delle garanzie (rischio di depauperamento) e che per il sequestro conservativo può essere sufficiente l'attuale inadeguatezza del patrimonio.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i vizi che legittimano il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: errores in iudicando o in procedendo e vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento non comprensibile.
Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019 (Pellegrini)
Conferma l'orientamento che esclude fondatezza delle censure costituzionali sull'art. 316 c.p.p.; rimette al legislatore il bilanciamento tra tutela della proprietà e tutela del credito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
art. 125 c.p.p. (richiamato dal ricorrente)
Norma richiamata in tema di motivazione degli atti: il ricorso lamentava violazione di motivazione ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e comprensibile.
Massime di principio
- Per il sequestro conservativo è sufficiente dimostrare l'attuale insufficienza del patrimonio a garantire l'obbligazione presumibile; non è necessario provare anche un futuro depauperamento.
- La valutazione della capacita' patrimoniale va fatta tenendo conto dell'entità dell'obbligazione: lo stesso bene può risultare adeguato per una obbligazione di modesta entità e inadeguato per una di entità molto maggiore.
- La scarsa commerciabilità di una quota di nuda proprietà gravata da usufrutto giustifica una riduzione del valore utile ai fini delle garanzie; il valore nominale stimato non è automaticamente coincidente con il valore di mercato.
- Operazioni patrimoniali compiute in prossimità del procedimento (acquisti e trasferimenti di beni) possono essere legittimamente valutate come indizi del rischio di dispersione delle garanzie, se il giudice ritiene che siano incompatibili con una logica di tutela del credito.
- La Corte di cassazione richiede che la motivazione del provvedimento cautelare sia resa in modo comprensibile, coerente e ragionevole; vizi di motivazione gravi possono giustificare il ricorso, ma motivazioni adeguate rendono il ricorso inammissibile.
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