Ordinanza n. 5269/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio serbato sulla istanza del ricorrente del 28.10.2024 prot. 13328 del 27.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento o comportamento esecutivo oggetto del giudizio di ottemperanza, con proroga del termine assegnato al commissario ad acta
Esito
La controversia
A seguito della sentenza n. 919 del 9 febbraio 2026, era stato nominato un commissario ad acta per l'esecuzione dell'incarico con un termine originario. Il commissario, insediatosi il 23 giugno 2026, ha chiesto una proroga del termine per l'espletamento dell'incarico. Le parti non si sono opposte alla richiesta. Non risultano dedotti ulteriori motivi di contestazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha prorogato di ulteriori sessanta giorni, rispetto al termine originariamente fissato, il termine per la conclusione dell'incarico. La decisione è stata adottata in considerazione della richiesta motivata del commissario e dell'assenza di opposizione delle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito dell'esecuzione di una decisione amministrativa mediante commissario ad acta, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario quando la richiesta sia motivata e le parti non vi si oppongano.
- La proroga del termine per l'espletamento dell'incarico del commissario ad acta può essere disposta per un ulteriore periodo determinato rispetto al termine originario, senza necessità di adottare una nuova decisione sul merito dell'obbligo esecutivo.
- Il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'oscuramento delle generalità della parte interessata quando lo ritenga necessario per tutelarne i diritti o la dignità, sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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