Regolamento (UE) 2022/175
Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica l’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime UE sulle importazioni di ovini e caprini da riproduzione per tener conto della situazione creatasi dopo il recesso del Regno Unito. In particolare, introduce una deroga temporanea che consente, fino al 31 dicembre 2024, l’ingresso in Irlanda del Nord di animali provenienti dalla Gran Bretagna anche da aziende non ancora riconosciute come a rischio controllato di scrapie classica, purché siano soddisfatte specifiche condizioni. La modifica mira a preservare gli scambi tradizionali e l’accesso alle risorse genetiche ovine e caprine senza compromettere il livello di tutela sanitaria nell’Unione.
Modifica le condizioni di importazione di ovini e caprini da riproduzione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord, introducendo una deroga temporanea al regime TSE/scrapie.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di ovini e caprini da riproduzione disciplinate dall’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001, con riferimento specifico ai movimenti dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord. La deroga introdotta riguarda solo gli animali provenienti da aziende della Gran Bretagna che abbiano aderito, prima del 1° gennaio 2022, al regime ufficiale di riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica e che soddisfino le condizioni previste; la misura è temporanea e si applica fino al 31 dicembre 2024. Restano esclusi, in via generale, gli animali che non rientrano nelle condizioni previste per le importazioni di ovini e caprini da riproduzione verso Stati membri diversi da quelli con rischio trascurabile di scrapie classica o senza programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica.
Modifica delle condizioni di importazione di ovini e caprini da riproduzione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, inclusa la scrapie classica. La modifica si rende necessaria per adeguare il regime sanitario ai movimenti di animali vivi dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord alla luce dell’accordo di recesso del Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Contesto normativo e finalità
L’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce già i requisiti per l’importazione nell’Unione di ovini e caprini, prevedendo normalmente che gli animali da riproduzione provengano da aziende con rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, oppure, per gli ovini, che siano del genotipo prionico ARR/ARR. Dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord sono diventati soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.
La Commissione rileva che gli scambi tradizionali tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord erano rilevanti, in particolare per ovini da riproduzione, e che molte aziende commerciali britanniche non erano ancora riconosciute come aziende con rischio controllato di scrapie classica. La modifica mira quindi a evitare un’interruzione sproporzionata degli scambi e a consentire agli allevatori nordirlandesi di continuare ad accedere alle risorse genetiche disponibili in Gran Bretagna.
Ambito materiale della modifica
La modifica incide esclusivamente sul capitolo E dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001, cioè sulle condizioni sanitarie per l’importazione di ovini e caprini da riproduzione. Non viene alterata la struttura generale del sistema TSE, ma solo introdotta una specifica deroga territoriale e temporale per i movimenti dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord.
Regola generale per le importazioni di ovini e caprini da riproduzione
Il nuovo punto 5 del capitolo E conferma che, per le importazioni nell’Unione destinate a Stati membri diversi da quelli con rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica, devono essere rispettate determinate condizioni alternative:
- gli animali devono provenire da una o più aziende conformi alle condizioni dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3;
- in alternativa, per gli ovini, devono essere del genotipo ARR/ARR e provenire da aziende in cui negli ultimi due anni non siano state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa di BSE o scrapie classica.
Deroga speciale per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord
La novità principale è la lettera c) del punto 5, che introduce una deroga fino al 31 dicembre 2024 per gli ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna e importati in Irlanda del Nord. In tal caso, gli animali possono provenire da aziende:
- nelle quali negli ultimi tre anni non siano state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa di BSE o scrapie classica;
- che abbiano aderito, prima del 1° gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica;
- che soddisfino, al momento dell’importazione in Irlanda del Nord, le condizioni richiamate dall’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3.
La deroga è espressamente temporanea e ha funzione transitoria, per consentire alle aziende della Gran Bretagna di adeguarsi ai requisiti ordinari di esportazione verso l’Unione.
Considerazioni sanitarie richiamate dalla Commissione
La Commissione sottolinea che la scrapie classica non è considerata una malattia zoonotica sulla base del parere scientifico congiunto EFSA/ECDC del 9 dicembre 2010. Inoltre, la limitata portata della modifica e l’applicazione delle norme UE sugli scambi di ovini e caprini offrono, secondo il regolamento, garanzie sufficienti affinché il livello di salute animale nell’Unione non sia compromesso.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda il capitolo E, punto 5, relativo ai requisiti per l’importazione di ovini e caprini da riproduzione.
Deroga temporanea per la Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord
Per gli ovini e caprini da riproduzione provenienti dalla Gran Bretagna e importati in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, è consentita l’importazione anche da aziende che non siano riconosciute come aziende con un rischio controllato di scrapie classica, purché abbiano aderito prima del 1° gennaio 2022 al regime ufficiale di riconoscimento e soddisfino le condizioni previste.
Condizioni generali di importazione per ovini e caprini da riproduzione
Per le importazioni nell’Unione destinate a Stati membri diversi da quelli con rischio trascurabile di scrapie classica o privi di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica, devono essere soddisfatte alternative condizioni: provenienza da aziende che rispettano l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3; oppure, per gli ovini, genotipo ARR/ARR e assenza di limitazioni ufficiali di movimento negli ultimi due anni per BSE o scrapie classica.
Condizioni specifiche per la deroga Irlanda del Nord
Per beneficiare della deroga, gli animali devono provenire da aziende in cui negli ultimi tre anni non siano state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa di BSE o scrapie classica e che abbiano aderito, prima del 1° gennaio 2022, al regime ufficiale di riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica, conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 feb 2022Regolamento (UE) 2022/176
- Regolamento · 9 feb 2022Regolamento (UE) 2022/952
- Regolamento · 8 feb 2022Regolamento (UE) 2022/166
- Regolamento · 8 feb 2022Regolamento (UE) 2022/167
- Regolamento · 8 feb 2022Regolamento (UE) 2022/168
- Regolamento · 8 feb 2022Regolamento (UE) 2022/169
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →