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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/952

Regolamento delegato (UE) 2022/952 della Commissione del 9 febbraio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord

Normativa europea32022R0952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2022/952 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 sulle misure di conservazione nel Mare del Nord, introducendo nuove definizioni, nuovi divieti di pesca e nuovi obblighi di monitoraggio con AIS. Le misure recepiscono raccomandazioni comuni presentate da Danimarca, Svezia e Germania per proteggere habitat e specie sensibili nel Kattegat e in specifiche aree marine protette. Vengono inoltre aggiornati gli allegati con la delimitazione geografica delle zone interessate e con le zone soggette a copertura AIS.

Modifica delle misure di conservazione della pesca nel Mare del Nord per rafforzare la protezione di habitat e specie sensibili e aggiornare le zone soggette a restrizioni e monitoraggio AIS.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca nelle zone protette del Mare del Nord disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2017/118, con effetti specifici su aree del Kattegat e su zone marine protette danesi e svedesi. Riguarda i pescherecci operanti con attrezzi mobili di fondo, gli operatori autorizzati in alcune zone con attrezzi specifici, nonché la pesca ricreativa per alcune restrizioni. Si applica agli Stati membri interessati, ossia Danimarca, Germania e Svezia, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento delegato (UE) 2022/952: modifica delle misure di conservazione nel Mare del Nord

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/118, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord. La Commissione agisce sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dando seguito a raccomandazioni comuni presentate da Danimarca, Svezia e Germania per rafforzare la tutela di habitat e specie sensibili nel Kattegat e in altre aree marine protette.

Contesto normativo e finalità

Le premesse richiamano gli obblighi derivanti dalla direttiva Habitat, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che impongono misure di conservazione e protezione spaziale per habitat, specie e reti coerenti di zone marine protette. La Commissione richiama anche il parere dello STECF, favorevole alle misure proposte in quanto idonee a ridurre gli impatti negativi della pesca sugli habitat interessati e sulle specie sensibili.

Ambito territoriale e soggetti interessati

Le misure riguardano zone specifiche del Mare del Nord, in particolare aree del Kattegat, della zona marina protetta di Bratten e varie zone marine protette svedesi e danesi. Gli Stati membri interessati sono espressamente individuati in Danimarca, Germania e Svezia. Il regolamento disciplina l'attività dei pescherecci che operano in tali aree, con attenzione particolare agli attrezzi mobili di fondo e ai sistemi di monitoraggio.

Definizioni aggiornate

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/118 è sostituito per aggiornare le definizioni operative. La nozione di "attrezzi mobili di fondo" include ora espressamente anche le sciabiche scozzesi a coppia, oltre alle altre categorie di attrezzi già elencate. Vengono inoltre definite, tramite coordinate WGS84, le zone 1, 2, 3, Bratten e le zone AIS, che costituiscono il perimetro geografico delle restrizioni e degli obblighi previsti.

Divieti e restrizioni alla pesca

Nelle zone 1 è vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo; se tali attrezzi sono solo detenuti a bordo in aree non vietate delle zone 1, devono essere fissati e stivati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nelle zone 2 sono vietate le attività di pesca elencate ai punti da 2.1 a 2.24 e le operazioni di pesca di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27. Nelle zone 3 la pesca è consentita soltanto con attrezzi portatili, reti da traino pelagiche, nasse e trappole per crostacei e reti da imbrocco e tramagli, ma per queste ultime è richiesta la partecipazione a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione.

Monitoraggio delle catture accessorie e revisione delle misure

Per le reti da imbrocco e tramagli nelle zone 3, gli Stati membri interessati devono analizzare annualmente i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ed effettuare una valutazione in ogni momento, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. I dati raccolti devono essere utilizzati per adeguare l'uso di tali attrezzi nelle zone interessate, secondo la procedura prevista dagli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La disciplina si estende anche alla pesca ricreativa per quanto concerne le restrizioni pertinenti.

Sistemi di identificazione automatica (AIS)

Il regolamento rafforza il controllo tramite obblighi di AIS. Devono mantenerlo in funzione tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten, quelli che operano con attrezzi mobili di fondo nelle zone AIS individuate nell'allegato V e tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS di cui al medesimo allegato. L'AIS deve essere conforme alle regole tecniche dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Allegati e delimitazione geografica delle aree

Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiornati per riflettere le nuove aree protette e le relative coordinate. L'allegato I e l'allegato II sono integrati con ulteriori punti; viene aggiunto l'allegato IV con le coordinate delle zone 3; viene aggiunto l'allegato V con le coordinate delle zone AIS e delle aree di copertura AIS delle zone marine protette interessate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica delle definizioni

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/118 è sostituito. Viene definita in modo esteso la nozione di "attrezzi mobili di fondo", includendo reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche scozzesi a coppia, sciabiche da natante e draghe. Sono inoltre ridefinite le zone 1, 2, 3, Bratten e le zone AIS mediante coordinate WGS84 e sono precisati gli "Stati membri interessati": Danimarca, Germania e Svezia.

Divieti e limitazioni di pesca nelle zone protette

L'articolo 3 è riscritto introducendo un divieto totale di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone 1. Se i pescherecci che li tengono a bordo operano in aree delle zone 1 non soggette al divieto, gli attrezzi devono essere fissati e stivati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nelle zone 2 sono vietate le attività di pesca di cui ai punti da 2.1 a 2.24 e le operazioni di pesca di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27. Nelle zone 3 la pesca è consentita solo con attrezzi portatili (lenze e canne, LHP), reti da traino pelagiche (OTM/PTM), nasse e trappole per crostacei (FPO, FIX) e reti da imbrocco e tramagli (GTN), a condizione che i pescherecci partecipino a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione sulle catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza (REM), comprese telecamere CCTV e dati di posizione.

Valutazione delle catture accessorie e adeguamento delle misure

Per l'uso di reti da imbrocco e tramagli nelle zone 3, gli Stati membri interessati devono esaminare annualmente i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini e valutarli in ogni momento, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. I dati già raccolti, e ogni nuovo dato appropriato, devono essere utilizzati per adeguare il ricorso alla pesca con reti nelle zone interessate secondo la procedura degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La disciplina si applica anche alla pesca ricreativa per quanto riguarda il divieto di cui al paragrafo 2, lettera b), e le restrizioni della zona 3.

Obblighi AIS per controllo e applicazione

L'articolo 5 impone ai pescherecci di essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS), conforme all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e di mantenerlo in funzione nei casi indicati: tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten; tutti i pescherecci che operano con attrezzi mobili di fondo nelle zone AIS di cui all'allegato V, punto 1; tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS di cui all'allegato V, punto 2.

Aggiornamento degli allegati geografici

L'allegato I e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono modificati con nuove coordinate, mentre sono aggiunti gli allegati IV e V. L'allegato IV delimita le zone 3 e comprende, tra l'altro, le zone marine protette Stora Middelgrund och Röde bank, Fladen, Lilla Middelgrund e Morups bank. L'allegato V definisce le zone AIS e le aree di copertura AIS per le zone soggette alla MSFD e per le zone marine protette elencate.

Come è indicizzato

Materiepescatutela dell'ambiente marinoconservazione della biodiversitàcontrolli e monitoraggio della pescaaree marine protette

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