Regolamento (UE) 2022/166
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/166 della Commissione dell'8 febbraio 2022 relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la cancellazione della registrazione dell’IGP «Holsteiner Karpfen» dal registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura è adottata a seguito della domanda della Germania e in assenza di opposizioni nei termini previsti dalla normativa di base. Il testo è molto breve e ha natura essenzialmente esecutiva, limitandosi a formalizzare l’effetto di cancellazione e a stabilire l’entrata in vigore.
Cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen» dal registro UE delle DOP e delle IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla specifica denominazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen» (IGP) registrata nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la procedura di cancellazione di una registrazione su iniziativa dello Stato membro interessato, in questo caso la Germania. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti, se non per richiamo procedurale alle norme UE sulla cancellazione delle registrazioni.
Cancellazione della registrazione dell’IGP «Holsteiner Karpfen"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/166 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Holsteiner Karpfen». Il provvedimento si colloca nell’ambito del sistema UE di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente la cancellazione di una registrazione, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che estende alla cancellazione, mutatis mutandis, la procedura prevista dagli articoli 49-52 del regolamento base. La domanda di cancellazione presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
Dai considerando emerge che, entro il termine previsto, non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per questa ragione, il nome «Holsteiner Karpfen» (IGP) deve essere cancellato dal registro delle denominazioni tutelate.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 contiene la disposizione sostanziale: la registrazione della denominazione «Holsteiner Karpfen» (IGP) è cancellata. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi, divieti o regimi transitori, ma ha effetto diretto sulla permanenza della tutela della denominazione nel sistema UE.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Cancellazione della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che la registrazione della denominazione «Holsteiner Karpfen» (IGP) è cancellata dal registro UE delle DOP e delle IGP.
Base procedurale e assenza di opposizioni
I considerando richiamano l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che estendono mutatis mutandis la procedura degli articoli 49-52 alla cancellazione. La domanda della Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura di adozione
La cancellazione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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