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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/169

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, la commercializzazione nell’Unione della larva gialla della farina (Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti specifici di etichettatura e specifiche tecniche dettagliate, oltre a una tutela dei dati di cinque anni a favore di Fair Insects BV. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.

Autorizza l’immissione sul mercato nell’UE della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere come nuovo alimento e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli operatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) nelle forme congelata, essiccata o in polvere, come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda l’uso negli alimenti destinati alla popolazione generale, nei limiti delle categorie e dei livelli massimi indicati nell’allegato. Prevede una tutela esclusiva dei dati per cinque anni dalla data di entrata in vigore, a favore del richiedente iniziale Fair Insects BV, salvo autorizzazione successiva fondata su dati ottenuti legittimamente o con il suo consenso.

Autorizzazione della larva gialla della farina (Tenebrio molitor) come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA e tiene conto, da un lato, della sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso proposte e, dall’altro, delle cautele relative al potenziale allergenico degli insetti e alla possibile presenza di allergeni derivanti dal substrato di allevamento.

Contesto normativo e procedimento di autorizzazione

Il regolamento richiama il sistema del regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Fair Insects BV ha presentato la domanda il 28 dicembre 2018 per l’uso della larva gialla della farina congelata, essiccata e in polvere in diversi alimenti destinati alla popolazione generale e ha chiesto anche la protezione di una serie di dati tecnici e scientifici del fascicolo.

La Commissione ha consultato l’EFSA il 9 agosto 2019; l’Autorità ha adottato il parere scientifico il 7 luglio 2021. Sulla base di tale parere, la Commissione ha ritenuto soddisfatti i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’autorizzazione del nuovo alimento.

Sicurezza, allergenicità e cautele informative

L’EFSA ha concluso che il nuovo alimento è sicuro per gli usi e i livelli d’uso proposti. Tuttavia, nei pareri richiamati il rischio allergenico è stato evidenziato in due direzioni: possibile sensibilizzazione primaria e reazioni allergiche alle proteine della larva di Tenebrio molitor, nonché possibili reazioni crociate in soggetti allergici ai crostacei e agli acari della polvere.

La Commissione, pur richiamando tali rischi, ha ritenuto non opportuno introdurre un requisito specifico di etichettatura relativo alla possibile sensibilizzazione primaria, in attesa di ulteriori dati di ricerca. Resta invece prevista un’informativa allergenica per i consumatori allergici ai crostacei, ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Inoltre, se il substrato di alimentazione degli insetti contiene altri allergeni, questi possono essere presenti nel nuovo alimento; tali allergeni possono includere quelli elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Tutela dei dati e esclusiva commerciale temporanea

Il regolamento riconosce la protezione dei dati industriali e scientifici presentati dal richiedente, in particolare descrizione del processo produttivo, dati analitici sulla composizione, studi di stabilità, studio sulla digeribilità delle proteine e studio sulla citotossicità. Tali dati sono stati considerati essenziali per la valutazione di sicurezza e, pertanto, non possono essere utilizzati a beneficio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo consenso di Fair Insects BV.

Per lo stesso periodo, solo Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un operatore successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare riferimento ai dati protetti oppure con il consenso del titolare dei dati.

Condizioni d’uso, categorie alimentari e livelli massimi

L’allegato inserisce la nuova voce nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e stabilisce livelli massimi di impiego, espressi in g/100 g, per diverse categorie di alimenti. Tra le categorie autorizzate figurano, tra le altre: pane e panini multicereali, cracker e grissini; barrette ai cereali; prodotti a base di pasta secca e piatti a base di pasta; prodotti a base di pasta secca farcita; premiscele secche per prodotti da forno; salse; patate e piatti a base di leguminose; siero di latte in polvere; prodotti sostitutivi della carne; minestre e insalate; patatine fritte/patatine; bevande tipo birra e bevande alcoliche miscelate; prodotti a base di cioccolato; frutta a guscio, semi oleosi e ceci; prodotti congelati a base di latte fermentato; preparazioni di carne.

I livelli massimi variano a seconda che il prodotto sia commercializzato congelato oppure essiccato/in polvere. L’allegato contiene quindi una disciplina puntuale di uso che condiziona la commercializzazione nei diversi segmenti alimentari.

Etichettatura obbligatoria

L’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento deve riportare la denominazione corrispondente alla forma impiegata: “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata”, “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata” oppure “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere”.

Inoltre, l’etichetta deve indicare, accanto all’elenco degli ingredienti, che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Si tratta di un requisito specifico aggiuntivo, distinto dalla disciplina generale sugli allergeni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Specifiche tecniche, composizione e criteri di qualità

L’allegato fornisce una definizione tecnica del nuovo alimento: si tratta dell’intera larva di Tenebrio molitor, destinata al consumo umano, senza rimozione di parti, nelle forme congelata, essiccata o in polvere. Prima dell’uccisione tramite congelamento è richiesto un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale.

Sono fissati parametri di composizione per le due forme principali, congelato ed essiccato/in polvere, tra cui ceneri, umidità, proteina grezza, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati digeribili, fibre alimentari, chitina e indice di perossido. Sono inoltre stabiliti limiti per contaminanti chimici come piombo, cadmio, aflatossine, deossinivalenolo, ocratossina A, diossine e PCB diossina-simili, nonché criteri microbiologici relativi a carica aerobica totale, enterobatteriacee, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Bacillus cereus, stafilococchi coagulasi-positivi, anaerobi solfito-riduttori, lieviti e muffe.

Entrata in vigore e modifica dell’elenco unionale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’effetto pratico principale è la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, mediante l’inserimento della nuova voce relativa alla larva gialla della farina (Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere, con tutte le condizioni e specifiche richiamate dall’allegato.

Disposizioni principali

Autorizzazione del nuovo alimento

La larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’inserimento opera tramite modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Esclusiva temporanea per il richiedente iniziale

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Fair Insects BV è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti oppure con il consenso di Fair Insects BV.

Tutela dei dati

Gli studi e i dati contenuti nel fascicolo di domanda, indicati come protetti da proprietà industriale e determinanti per la valutazione di sicurezza, non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, senza il consenso di Fair Insects BV.

Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura

L’allegato stabilisce categorie alimentari, livelli massimi di utilizzo (g/100 g) e l’obbligo di indicare la denominazione del nuovo alimento secondo la forma utilizzata. È inoltre richiesta un’avvertenza allergenica per i consumatori allergici ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato definisce il prodotto come larva intera di Tenebrio molitor, destinata al consumo umano, nelle forme congelata, essiccata o in polvere. È previsto un digiuno minimo di 24 ore prima dell’uccisione tramite congelamento. Sono fissati parametri compositivi, limiti per contaminanti e criteri microbiologici.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei datiautorizzazioni all’immissione sul mercato

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