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Ordinanza

Ordinanza n. 669/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) 20 ottobre 2023, n. 3058/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato adibito a garage, motivato dalla sua incompatibilità con la destinazione urbanistica F2 del PRG, oltre al parere e alle controdeduzioni dell'Ufficio tecnico comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante, nuda proprietaria dell'immobile e ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del 27 settembre 2016 di sanatoria edilizia richiesta dall'usufruttuaria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, oggi art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Con i motivi riproposti in appello ha contestato la permanenza della destinazione F2 del PRG del 1993, sostenendo che il vincolo espropriativo fosse decaduto per mancata realizzazione dell'opera pubblica e per il decorso di cinque anni; ha dedotto che l'area dovesse qualificarsi come zona bianca e che il lotto, intercluso e inserito in un contesto completamente urbanizzato, avesse acquisito i caratteri della zona B1, rendendo assentibile la sanatoria. Ha inoltre prodotto una relazione tecnica del 22 giugno 2026, secondo cui l'area è abitata e servita da condotta idrica, scarichi e gas, e il PRG adottato nel 2020 sarebbe decaduto.

La decisione

Il CGARS non ha deciso in questa fase né le questioni processuali né il merito dell'appello. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Comune di Biancavilla di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza gli atti e i documenti posti a fondamento del diniego, quelli richiamati e quelli utili alla decisione, anche alla luce delle deduzioni svolte nei due gradi di giudizio. Ha rinviato la prosecuzione e la definizione della causa a un'udienza pubblica da fissarsi con separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione, a mente dell’art. 46 c.p.a., comma 2 «deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio»;

    Il giudice applica l'obbligo dell'amministrazione di depositare il provvedimento contestato e la documentazione rilevante per la decisione, disponendo il deposito degli atti utili alla luce delle contestazioni dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio

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