Cassazione Penale, Sentenza n. 11023/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello del 28/05/2025: (1) mancato riconoscimento della causa estintiva prevista dall'art. 162-ter c.p. per presunta condotta restitutoria spontanea; si censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la restituzione "necessitata" dopo la scoperta in flagranza; (2) violazione e erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n.7), alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al rispetto del principio di proporzionalità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato il motivo relativo all'art. 162-ter ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la restituzione è avvenuta dopo la scoperta e quindi in situazione 'necessitata', non spontanea, ed ha confermato la legittimità del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato. Tuttavia, ha ritenuto fondate le censure sulla contraddittorietà della motivazione circa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: poiché i giudici di merito hanno riconosciuto una vigilanza efficace (monitoraggio costante da parte degli addetti) idonea ad impedire la consumazione del furto, non hanno spiegato perché non escludere l'aggravante. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato invece respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato citata nel quadro fattuale (reato principale e tentativo).
art. 624 cod. pen.
Disposizione che definisce il furto; utilizzata per inquadrare penalmente la condotta contestata (tentativo di furto).
art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Aggravante per i furti commessi su cose esposte alla pubblica fede. La Corte chiarisce che l'aggravante non è automaticamente incompatibile con la presenza di videosorveglianza, ma può essere esclusa quando esista una sorveglianza effettivamente idonea ad impedire la sottrazione del bene (es. controllo costante da parte di addetti), e che la mancata spiegazione della non esclusione integra contraddittorietà motivazionale.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante applicata in primo grado e valutata nel complesso con le aggravanti; la Suprema Corte ricostruisce la valutazione compiuta in merito alla sua equivalenza rispetto ad aggravanti contestate.
art. 162-ter cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato per riparazione integrale del danno nei procedimenti a querela soggetta a remissione se la riparazione è spontanea e avviene entro termini processuali. La Cassazione conferma l'orientamento secondo cui l'istituto richiede una condotta restitutoria o risarcitoria realmente spontanea e non coartata e non si applica quando la restituzione avviene dopo che il reo è stato scoperto e non aveva alternative concrete.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ricorda che il riconoscimento o meno di tali attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare la scelta nei limiti necessari a rendere comprensibile il confronto con i parametri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte richiama i parametri che il giudice di merito deve considerare quando valuta la proporzionalità della pena e l'opportunità di riconoscere attenuanti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamenti normativi dei motivi di cassazione invocati: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha valutato tali censure distinguendo le questioni e pronunciandosi sul profilo dell'aggravante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione in cassazione; la Corte indica che i motivi sono stati enunciati nei limiti necessari per la trattazione ai sensi di detta disposizione.
Massime di principio
- La causa estintiva prevista dall'art. 162-ter c.p. richiede una riparazione effettivamente spontanea e antecedente all'apertura del dibattimento: la mera restituzione dopo essere stati scoperti in flagranza non è sufficiente.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n.7) non viene automaticamente esclusa dalla presenza di sistemi di videosorveglianza, ma può essere esclusa quando esista una sorveglianza attiva e concretamente idonea a impedire la sottrazione del bene (es. controllo costante da parte di addetti): in caso di apparente contraddizione tra il riconoscimento di vigilanza efficace e l'applicazione dell'aggravante, la motivazione deve spiegare compiutamente le ragioni di tale scelta.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; questi deve comunque motivare le ragioni ostative quando decide di non applicarle, riferendosi ai parametri dell'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti rilevanti può giustificare il diniego.
- Quando la motivazione dei giudici di merito risulta contraddittoria su punti decisivi (es. sorveglianza efficace vs. esposizione alla pubblica fede), la Cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo esame limitato al punto controverso, evitando di rimettere in discussione le restanti statuizioni correttamente motivate.
- In casi di tentativo di furto scoperto in flagranza, valutare con attenzione se la restituzione è stata effettuata in condizioni di libertà decisionale; se è avvenuta solo dopo la scoperta e senza alternative concrete, non potrà essere qualificata come "spontanea" ai fini dell'art. 162-ter.
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