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Sentenza

Sentenza del 21/07/2017 n. 4946 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cartella esattoriale non preceduta da avviso bonario - Richiesta di annullamento dell'atto impositivo - Statuto dei diritti del contribuente ed accertamento - Accolta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta l'illegittimità della cartella esattoriale emessa senza la preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato. L'omissione della fase informativa obbligatoria ha inficiato la validità dell'atto impositivo, che deve pertanto essere annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella esattoriale perché emessa senza la preventiva comunicazione dell'esito negativo dei controlli automatizzati sulla dichiarazione dei redditi, prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e coordinata con gli obblighi di informazione e collaborazione sanciti dagli articoli 6 e 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. La comunicazione preventiva avrebbe consentito al contribuente di conoscere le irregolarità, correggere eventuali errori, regolarizzare gli aspetti formali o fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

    La norma impone all'Amministrazione di comunicare preventivamente l'esito negativo del controllo automatizzato, consentendo al contribuente di correggere errori o fornire chiarimenti prima dell'emissione della cartella.

  • Articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente

    La disposizione è richiamata come fondamento degli obblighi di informazione e collaborazione dell'Amministrazione nei confronti del contribuente, funzionali a evitare l'emissione di atti basati su errori preventivamente correggibili.

  • Articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente

    La norma, letta insieme all'articolo 6 e all'articolo 36-bis, comma 3, rafforza i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una comunicazione preventiva dell'esito di un controllo fiscale automatizzato, tale comunicazione costituisce una garanzia procedimentale e non un adempimento meramente facoltativo.
  • La mancata comunicazione può comportare l'illegittimità e l'annullamento dell'atto successivo, come una cartella esattoriale, soprattutto quando il contribuente avrebbe potuto correggere errori o regolarizzare la propria posizione.
  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato, è opportuno verificare se l'Amministrazione abbia inviato la preventiva comunicazione dell'esito del controllo e se tale comunicazione sia stata effettivamente ricevuta.
  • Gli obblighi di informazione, collaborazione e buona fede possono impedire che l'Amministrazione proceda direttamente alla riscossione senza aver prima consentito al contribuente di interloquire nei casi previsti dalla legge.

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