Sentenza n. 9620/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della domanda di visto d''ingresso per tirocinio - protocollo n. 506 del 30/09/2024, notificato in data 03/10/2024 – emesso dall''Ambasciata d''Italia a Pristina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per tirocinio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Pristina il 30 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per tirocinio, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. In sede cautelare, il TAR ha ordinato all’Amministrazione il riesame dell’istanza. All’esito del riesame, l’Ambasciata ha adottato un nuovo provvedimento di diniego il 20 gennaio 2025, fondato sulla rinnovata istruttoria. Il nuovo diniego non è stato impugnato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’eventuale annullamento del diniego originario non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire l’interesse sostanziale perseguito, ossia l’ingresso in Italia, poiché tale ingresso era comunque impedito dal successivo diniego del 20 gennaio 2025, divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione. La decisione è stata assunta previa comunicazione alle parti della possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
rituale avviso ex art. 73 cpa
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata preceduta dall’avviso alle parti della relativa questione emersa in udienza pubblica.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento di diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito del riesame disposto dal giudice, l’amministrazione adotta un nuovo diniego autonomamente lesivo e il ricorrente non lo impugna, poiché l’eventuale annullamento dell’atto originario non consentirebbe comunque il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita.
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo non determina di per sé l’improcedibilità: essa la determina quando il nuovo atto, non impugnato, impedisce comunque il soddisfacimento dell’interesse sostanziale dedotto nel giudizio e rende inutile l’eventuale annullamento dell’atto originario.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere preceduta dalla rituale comunicazione alle parti della questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Come è indicizzato
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