Deliberazione n. 400 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 14 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società erano state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 400 del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione, tramite Facebook, Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato.
Presupposto normativo e segnalazione
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona cui si riferiscono.
La persona interessata ha presentato una segnalazione dichiarando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Provvedimenti urgenti del 14 maggio 2026
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 248 e 249 del 14 maggio 2026.
Le misure sono state adottate dopo aver verificato la compatibilità dei fatti segnalati con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. In particolare, alle società coinvolte è stato ingiunto di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- utilizzare, per l’attività di individuazione del materiale, il contenuto trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- mantenere tale materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 14 maggio 2026.
Destinatari e trattamenti interessati
I destinatari delle misure sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione ai trattamenti e ai contenuti presenti o potenzialmente presenti sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
L’intervento riguarda specificamente la prevenzione della pubblicazione o diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il provvedimento non disciplina in via generale le politiche di moderazione delle piattaforme, ma dispone misure mirate sul materiale oggetto della singola segnalazione.
Ratifica da parte del Garante
Dopo l’adozione d’urgenza, sono state acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ed è stata esaminata la documentazione agli atti.
Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato integralmente i provvedimenti nn. 248 e 249 del 14 maggio 2026 adottati dal dirigente competente.
La ratifica conferma quindi l’efficacia delle ingiunzioni e delle prescrizioni rivolte alle tre società, comprese le misure di prevenzione della diffusione e l’obbligo di conservazione temporanea del materiale eventualmente acquisito in chiaro per finalità probatorie.
Sanzioni e termini
Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria. Non sono indicati importi sanzionatori né criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR.
L’unico termine espressamente previsto riguarda la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro: dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con applicazione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate il 14 maggio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle piattaforme è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento dei provvedimenti, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 400 del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 248 e 249 del 14 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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