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Legge

L.R. Veneto 26/2005

Istituzione dell'Istituto oncologico veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 26/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto l’Istituto oncologico veneto con sede a Padova, ente pubblico autonomo che la Regione promuove come IRCCS. Definisce finalità, organi, personale, patrimonio, finanziamenti, vigilanza, regolamento di funzionamento e copertura finanziaria. È una norma di assetto organizzativo e finanziario, riferita soprattutto alla fase di prima attuazione del 2005-2007.

Istituzione dell’Istituto oncologico veneto (IOV)

Istituzione dell’Istituto oncologico veneto

La legge regionale del Veneto istituisce l’Istituto oncologico veneto, ente pubblico con personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, con sede a Padova. La Regione promuove inoltre il suo riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), secondo la disciplina statale di settore.

Finalità istituzionali

L’Istituto opera nell’ambito dell’oncologia per svolgere attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, con taglio clinico e traslazionale. Tra gli obiettivi figurano anche il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale, la formazione e l’educazione sanitaria, la sperimentazione di modelli innovativi di gestione sanitaria, il supporto alla formazione pre e post laurea e lo studio con misure preventive nelle aree ad alta incidenza tumorale.

Organi e assetto di governance

Gli organi dell’Istituto sono:

  • il consiglio di indirizzo e verifica;
  • il direttore generale;
  • il direttore scientifico;
  • il collegio sindacale.

Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dura cinque anni ed è nominato dal Consiglio regionale tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilità e rappresentativi del sistema sanitario regionale e universitario. Il presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti.

Il collegio sindacale dura tre anni ed è composto da cinque membri: uno designato dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria e tre dal Consiglio regionale. Il presidente è nominato dal direttore generale tra i componenti designati dal Consiglio regionale.

Gli incarichi di direttore generale e direttore scientifico hanno natura autonoma ed esclusiva, durata compresa tra tre e cinque anni e sono rinnovabili al massimo una sola volta consecutiva. Fino all’insediamento degli organi ordinari, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l’amministrazione dell’Istituto.

Personale e prima attuazione

L’Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio, assunto secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto vigenti. Entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale definisce le dotazioni organiche e l’assegnazione del personale.

In prima attuazione, il personale è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione, dalle ULSS, dalle aziende ospedaliere e da altri enti pubblici. È previsto il trasferimento prioritario delle dotazioni organiche e del personale dell’Azienda ULSS n. 16 e dell’Azienda ospedaliera di Padova, con le relative risorse finanziarie.

Dotazione di beni e patrimonio

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale assegna all’Istituto, previa ricognizione, beni immobili e mobili, attrezzature strumentali e risorse finanziarie connesse.

Il patrimonio dell’Istituto comprende beni mobili e immobili di proprietà, conferimenti di eventuali partecipanti e lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni accettati dagli organi competenti. I beni destinati ai fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile; gli atti di trasferimento di diritti reali sugli immobili richiedono previa autorizzazione regionale. In caso di estinzione, il patrimonio è trasferito alla Regione.

Finanziamenti, ricavi e vincoli di destinazione

Le fonti di finanziamento comprendono:

  • gli stanziamenti previsti dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992;
  • il finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
  • finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, edilizia sanitaria e primo impianto;
  • finanziamenti pubblici e privati.

Sono indicati anche i ricavi derivanti dalle attività istituzionali, dai frutti e rendite di beni non direttamente utilizzati, dalle attività strumentali e da lasciti o donazioni non imputati al patrimonio. È espressamente vietato utilizzare i finanziamenti destinati alla ricerca per fini diversi.

Attività strumentali e partecipazioni

L’Istituto può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di legge. Può stipulare accordi e convenzioni e, previa autorizzazione regionale, costituire o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Le eventuali perdite di tali soggetti non possono gravare sulla gestione dell’Istituto. I proventi delle attività strumentali devono essere destinati prevalentemente alla ricerca, alla formazione e alla qualificazione del personale.

Gestione economico-patrimoniale

L’Istituto adotta la contabilità economico-patrimoniale ed è tenuto al pareggio di bilancio. Per la gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per ULSS e aziende ospedaliere in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale. Le regole specifiche contabili e finanziarie sono demandate a regolamenti del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente.

Vigilanza e controlli

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’Istituto sottoponendo a controllo, con le modalità previste per ULSS e aziende ospedaliere, il programma annuale di attività, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, il bilancio d’esercizio e gli atti che vincolano patrimonio o bilancio per più di cinque anni.

Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca e assistenziali, in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, sulla base di una relazione trasmessa dall’Istituto entro il 30 giugno di ogni anno.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

Entro trenta giorni dal proprio insediamento, il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto secondo lo schema-tipo previsto dall’atto di intesa del 1° luglio 2004 per gli IRCCS non trasformati in fondazioni. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni; decorso tale termine, il parere si intende superato. La stessa procedura vale per eventuali modifiche o integrazioni.

Copertura finanziaria e fase temporale di applicazione

La legge quantifica gli oneri di parte corrente in euro 6.522.000 per il 2005 e in euro 39.132.000 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007; gli oneri di investimento sono coperti con le risorse destinate al patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare. La Giunta regionale determina inoltre i finanziamenti di parte corrente già attribuiti all’Azienda ULSS n. 16 e all’Azienda ospedaliera di Padova per sostenere le funzioni trasferite e il personale assegnato.

La disciplina contiene quindi anche una forte componente di avvio e organizzazione iniziale, riferita in particolare al triennio 2005-2007 e ai termini immediati dopo l’entrata in vigore della legge.

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