L.R. Veneto 24/2005
Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto 2 dicembre 2005, n. 24 modifica l’art. 33-bis della l.r. 25/1998 includendo i vigili del fuoco tra i soggetti che possono usare la tessera di riconoscimento per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale, in ragione delle funzioni di servizio. La modifica opera nel territorio regionale e si innesta sulla disciplina già vigente.
Estensione della libera circolazione sui mezzi TPL ai vigili del fuoco
Estensione della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale ai vigili del fuoco
La legge regionale del Veneto n. 24 del 2005 interviene in modo puntuale sulla disciplina della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale prevista dalla l.r. 25/1998. L’obiettivo è ampliare l’elenco dei soggetti legittimati, includendo espressamente anche i vigili del fuoco.
Contenuto della modifica
La disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, inserendo dopo le parole “corpo forestale dello stato” le parole “, vigili del fuoco”.
Ne deriva che, per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale, possono utilizzare la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi:
- gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza;
- gli appartenenti all’Arma dei carabinieri;
- gli appartenenti alla Polizia di Stato;
- gli appartenenti alla Polizia penitenziaria;
- gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
- gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
- i vigili del fuoco;
- gli appartenenti alla polizia municipale.
Regole applicative già previste dalla disciplina richiamata
La legge non riscrive integralmente la norma, ma consolida la disciplina già esistente sulla libera circolazione, che continua ad applicarsi secondo le condizioni originarie della l.r. 25/1998. In particolare, per la polizia municipale la circolazione resta limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale.
Ambito territoriale ed efficacia
L’intervento ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Veneto, in quanto modifica una legge regionale e disciplina un profilo del trasporto pubblico locale regionale. Non sono previsti termini temporali di efficacia né regimi transitori: la modifica si applica stabilmente alla disciplina vigente.
Rilievo pratico
L’atto ha natura meramente modificativa e serve a colmare una lacuna dell’elenco dei soggetti aventi diritto alla tessera di riconoscimento per la libera circolazione. Per l’operatore pratico, il dato rilevante è l’assimilazione dei vigili del fuoco agli altri corpi già abilitati all’uso del titolo di riconoscimento per il trasporto locale, secondo le regole della legge regionale già in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 dic 2005L.R. Veneto 22/2005
- Legge · 2 dic 2005L.R. Veneto 23/2005
- Legge · 28 nov 2005L.R. Veneto 20/2005
- Legge · 28 nov 2005L.R. Veneto 21/2005
- Legge · 26 nov 2005L.R. Veneto 19/2005
- Legge · 9 dic 2005L.R. Veneto 25/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →