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Legge

L.R. Veneto 23/2005

Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 23/2005 ripristina e amplia temporaneamente alcune deroghe al blocco delle varianti urbanistiche introdotte dalla l.r. 11/2004, disciplina zone agricole e varianti già adottate, e modifica il procedimento delle varianti al PTRC. Molte misure sono limitate fino al primo PAT e alcune solo fino al 30 giugno 2006; l’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni transitorie e modifiche urgenti alla disciplina urbanistica regionale del Veneto

Disposizioni transitorie e modifiche urgenti alla legislazione urbanistica del Veneto

La legge interviene sulla disciplina transitoria della l.r. Veneto n. 11/2004, rendendo più flessibile, per un periodo limitato, il regime delle varianti urbanistiche in attesa del primo PAT. Regola inoltre alcune fattispecie di edificazione in zona agricola, il trattamento delle varianti già adottate e il procedimento delle varianti al PTRC.

Ripristino di norme urbanistiche previgenti

Con l’entrata in vigore della legge viene ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’art. 2 e di quelle connesse, che erano state abrogate dal combinato disposto degli artt. 48 e 49 della l.r. 11/2004. Rimane invece abrogata la lettera c) del comma 9 dell’art. 50 della l.r. 61/1985.

Ai fini dell’applicazione del comma 15 dell’art. 50 della l.r. 61/1985, le percentuali già utilizzate prima dell’entrata in vigore della legge devono essere computate nel relativo limite.

Varianti urbanistiche ammesse fino al primo PAT

La legge amplia le ipotesi in cui, in deroga al divieto generale di variante allo strumento urbanistico generale prima del primo PAT, i comuni possono intervenire.

Sono consentite, oltre alle varianti finalizzate a opere pubbliche e impianti di interesse pubblico, anche quelle strettamente funzionali a tali interventi e quelle disciplinate dai commi da 4 a 8 e 16 dell’art. 50 della l.r. 61/1985. Con tali procedure possono essere adottate anche varianti per infrastrutture di trasporto senza volumetria, su aree contigue ad aree già destinate, alla data del 30 ottobre 2005, ad attività produttive della logistica.

Varianti per adeguamento a piani territoriali superiori

Fino all’approvazione del primo PAT sono ammesse, anche in assenza dei requisiti ordinari previsti dalla normativa previgente, le varianti finalizzate all’adeguamento a:

  • PTRC;
  • PTCP;
  • piani di area;
  • piani ambientali di cui all’art. 9 della l.r. 40/1984.

Per queste varianti si applicano le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell’art. 50 della l.r. 61/1985.

Varianti parziali, SUAP e limiti temporali

Sono introdotte ulteriori deroghe, sempre fino al primo PAT, con alcuni limiti specifici:

  • fino al 30 giugno 2006 possono essere adottate le varianti di cui ai commi da 9 a 16 dell’art. 50 della l.r. 61/1985, con parere favorevole della Provincia entro 60 giorni, decorso il quale si prescinde;
  • per le varianti derivanti dallo sportello unico per le attività produttive sono ammesse ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti, con parere provinciale entro 60 giorni; per attività in zona impropria, l’ampliamento non può superare l’80% della superficie coperta esistente e comunque 1.500 mq;
  • le varianti adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis devono essere trasmesse in Regione entro il 30 giugno 2006, a pena di decadenza.

Edificazione in zona agricola

In deroga alla nuova disciplina della l.r. 11/2004, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti solo gli interventi di ampliamento previsti dalla l.r. 24/1985. Nei territori montani classificati ai sensi della l.r. 2/1994 restano invece consentiti tutti gli interventi edificatori previsti dalla l.r. 24/1985, comprese le modifiche introdotte dalla l.r. 35/2002.

Decorso il termine, si applicano gli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004, restando salvi i procedimenti autorizzatori già in corso.

Piani di area e approvazione dei PAT

I piani di area vigenti sono parte integrante del PTRC e possono essere modificati con le procedure dell’art. 25. Possono inoltre essere approvati solo i piani di area espressamente elencati dalla legge.

Fino all’approvazione dei PTCP, e comunque non oltre 180 giorni dalla trasmissione in Regione, i PAT sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Provincia; in prima applicazione il termine è sospeso una sola volta per non più di 60 giorni per acquisire il parere della commissione consiliare competente.

Efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e semplificazioni

I PRG vigenti restano efficaci fino all’approvazione del primo PAT; dopo tale approvazione acquistano valore ed efficacia di PI per le sole parti compatibili con il PAT. Viene inoltre meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione.

Per la prima applicazione della nuova disciplina, l’art. 27 della l.r. 61/1985 si applica dal 28 febbraio 2005; fino a tale data continuano a operare gli organi consultivi previsti dalla legislazione previgente.

Varianti al PTRC

La legge modifica anche l’art. 25 della l.r. 11/2004. Le varianti al PTRC seguono la procedura ordinaria di formazione e approvazione del piano; se non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, con termini ridotti della metà. Le modifiche proposte dai PAT comunali o intercomunali devono avere carattere meramente operativo e non alterare i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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