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Legge

L.R. Veneto 22/2005

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto proroga, in via transitoria, il termine entro cui i comuni possono approvare le varianti urbanistiche necessarie all’attuazione delle disposizioni sui parchi commerciali. La deroga all’art. 48, l.r. 11/2004 vale solo fino all’approvazione del primo PAT e consente l’adozione delle varianti entro il 30 aprile 2006 secondo la procedura della l.r. 61/1985.

Proroga per varianti urbanistiche relative ai parchi commerciali

Proroga per le varianti urbanistiche dei parchi commerciali

La legge regionale del Veneto interviene in materia di pianificazione urbanistica per consentire ai comuni di completare le varianti necessarie all’attuazione della disciplina sui parchi commerciali. Il provvedimento opera in deroga alla regola transitoria della legge urbanistica regionale e ha una portata limitata nel tempo.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda i comuni del Veneto che devono dare attuazione all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, in tema di parchi commerciali. La finalità è evitare che l’assetto transitorio della normativa urbanistica impedisca l’approvazione delle varianti necessarie per riconoscere o disciplinare tali strutture commerciali.

Deroga al divieto di varianti prima del primo PAT

La legge deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che in via generale vieta al comune di adottare varianti allo strumento urbanistico generale prima dell’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), salvo eccezioni specifiche.

In questo quadro, i comuni possono adottare le varianti urbanistiche relative ai parchi commerciali:

  • fino all’approvazione del primo PAT;
  • ma comunque solo entro il 30 aprile 2006.

Procedura per l’adozione e l’approvazione delle varianti

Le varianti devono essere adottate e approvate secondo la procedura prevista dall’articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. In sintesi, si tratta della procedura delle varianti parziali, che prevede:

  • adozione da parte del consiglio comunale;
  • deposito degli atti e pubblicità dell’avvenuto deposito;
  • possibilità per chiunque di presentare osservazioni entro i termini previsti;
  • approvazione finale del consiglio comunale con eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti;
  • trasmissione alla Regione per la pubblicazione.

Limiti temporali e regime transitorio

Il provvedimento ha efficacia strettamente temporanea. Il termine esplicito per l’adozione delle varianti è fissato al 30 aprile 2006. La deroga opera inoltre solo finché non venga approvato il primo PAT del comune interessato. Esaurito questo quadro temporale, la norma non offre più una base autonoma per l’adozione delle varianti commerciali in deroga al regime ordinario.

Utilità pratica attuale

La legge è una disposizione transitoria e ormai legata a una finestra temporale conclusa, riferita a procedure e scadenze del 2005-2006. Per questo, pur restando testo normativo, ha oggi rilievo sostanzialmente storico e non operativo.

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