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Legge

L.R. Veneto 25/2005

Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 25/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 25/2005 modifica la disciplina delle candidature per nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale: i consiglieri possono presentare proposte entro 10 giorni dalla trasmissione alla Commissione consiliare, che le istruisce. Prevede inoltre una finestra transitoria di 3 giorni dall’entrata in vigore per le nomine non ancora effettuate al 31 ottobre 2005.

Modifiche alle procedure di candidatura per nomine e designazioni regionali nel Veneto

Modifiche alle procedure di candidatura per nomine e designazioni regionali

La legge regionale del Veneto n. 25 del 9 dicembre 2005 interviene sulla legge regionale n. 27/1997, limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Introduce una disciplina speciale per la presentazione e l’istruttoria delle proposte di candidatura da parte dei consiglieri regionali, oltre a una breve fase transitoria per le nomine ancora pendenti alla fine di ottobre 2005.

Ambito della modifica normativa

La disciplina incide solo sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale. Restano ferme, per le altre ipotesi, le regole generali già previste dalla legge regionale n. 27/1997.

Nuovo termine per le proposte dei consiglieri regionali

In deroga al termine ordinario previsto dalla legge regionale n. 27/1997, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura:

  • corredate dai dati e dalla documentazione richiesti dalla normativa;
  • entro dieci giorni dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura già istruite ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 27/1997.

La modifica consente quindi una presentazione successiva rispetto alla fase ordinaria, ma solo per le nomine e designazioni di competenza consiliare.

Istruttoria delle candidature

La Commissione consiliare competente è tenuta a istruire le proposte di candidatura presentate dai consiglieri regionali secondo il nuovo termine speciale. La legge chiarisce così che tali candidature non sono semplicemente depositate, ma seguono comunque il passaggio istruttorio consiliare.

Disposizioni transitorie per la prima applicazione

Per la prima applicazione della nuova disciplina, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura entro tre giorni dall’entrata in vigore della legge.

Questa facoltà riguarda le nomine che:

  • non siano ancora state effettuate dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005;
  • siano ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

Le proposte devono essere corredate dai dati e dalla documentazione previsti per legge e vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale per integrare le candidature relative a tali nomine.

Finalità pratica della norma

La riforma è finalizzata ad ampliare la possibilità per i consiglieri regionali di formulare candidature anche in una fase successiva rispetto alla disciplina ordinaria, favorendo una platea più ampia di soggetti nominabili o designabili. La disposizione transitoria è invece concepita come misura eccezionale e di durata molto breve, per evitare interferenze con il regime ordinario e con la prorogatio delle nomine scadute.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le disposizioni transitorie operano solo per il brevissimo periodo iniziale previsto dall’articolo 2.

Profili di attualità della disciplina

La legge modifica stabilmente la legge regionale n. 27/1997, ma il suo contenuto è una norma di dettaglio sulle procedure di candidatura per gli incarichi regionali. Non riguarda un esercizio finanziario o un evento concluso, ma una disciplina procedimentale ancora potenzialmente rilevante nei procedimenti di nomina e designazione regionali nel Veneto.

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