Ordinanza n. 686/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'accertamento: - della illegittimità del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione sulle istanze inoltrate dal ricorrente e il 26 marzo 2024 ed il 18 luglio 2024, con cui il Comune di Aragona è stato sollecitato ad approvare tempestivamente i piani di recupero sulle zone abusivamente realizzate e/o eventuali piani particolareggiati sul terreno di sua proprietà;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di proroga del termine assegnato al Commissario ad acta e di liquidazione di un'anticipazione sulle spese commissariali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio trae origine dall'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aragona sulle istanze con le quali il proprietario aveva sollecitato l'approvazione di piani di recupero relativi a zone abusivamente realizzate e/o di eventuali piani particolareggiati sul proprio terreno. Dopo la sentenza che aveva dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere espressamente, il TAR aveva nominato un Commissario ad acta per l'esecuzione. Il Commissario delegato ha chiesto una proroga del termine, motivata dalla necessità di completare gli studi prodromici alla redazione del piano particolareggiato e di attivare la verifica di assoggettabilità a VAS; ha inoltre chiesto chiarimenti sulla natura e sull'ampiezza del controllo giudiziale, sugli effetti della scadenza del termine e sulla necessità di richiedere tempestivamente la proroga, nonché un'anticipazione delle spese prevedibili.
La decisione
Il TAR ha chiarito che il Commissario ad acta è organo ausiliario del potere esecutivo del giudice e che tutta la sua attività è sottoposta al pieno controllo dell'organo giurisdizionale dal quale derivano i poteri commissariali. Ha escluso che il mandato possa essere conferito sine die. Ha però precisato che il termine assegnato al Commissario ha natura ordinatoria: la sua scadenza non produce automaticamente conseguenze, salvo che sia collegata a ingiustificati inadempimenti imputabili al Commissario, da valutare caso per caso. Nondimeno, una volta scaduto il termine, il Commissario si trova, fino a una nuova proroga, in situazione di carenza assoluta di potere e non può validamente esercitare le funzioni. Ritenute giustificate le ragioni addotte, il Collegio ha prorogato il termine per l'espletamento del mandato sino al 31 dicembre 2026. Ha inoltre disposto che il Comune di Aragona corrisponda al Commissario un'anticipazione di euro 1.000,00 sulle spese, salvo conguaglio nella liquidazione finale, ponendo l'onere a carico dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Il Commissario ad acta nominato nell'ambito dell'esecuzione di una pronuncia amministrativa è organo ausiliario del giudice e la sua attività è integralmente sottoposta al controllo dell'organo giurisdizionale che gli ha conferito i poteri.
- Il mandato commissariale non può essere conferito sine die; il giudice deve individuare un termine per l'espletamento delle funzioni, prorogabile quando le attività necessarie all'esecuzione lo giustifichino.
- Il termine assegnato al Commissario ad acta è ordinatorio: la sua scadenza non determina automaticamente conseguenze, che devono essere valutate in relazione a eventuali inadempimenti ingiustificati imputabili al Commissario.
- Dopo la scadenza del termine commissariale, e fino all'adozione di una nuova proroga, il Commissario versa in una situazione di carenza assoluta di potere e non può validamente esercitare le funzioni delegate.
- Le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico commissariale possono essere anticipate a carico dell'amministrazione inadempiente, salvo conguaglio nella liquidazione finale.
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