Cassazione Civile, Sentenza n. 36327/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza n.12723/2020 della Corte di Cassazione (26/6/2020). Il ricorrente contestava un presunto errore di fatto nella valutazione della Corte, sostenendo che l'ordinanza si fosse basata sull'assunto erroneo che la cartella di pagamento impugnata fosse riferibile al socio accomandatario per imputazione dei redditi della società di persone indipendentemente dall'effettiva percezione; in realtà, secondo il ricorrente, la questione denunciata riguardava la non riferibilità al socio accomandatario di somme dovute dalla società per IRAP e IVA e non la mera imputazione dei redditi societari.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita presso l'ufficio periferico di Forlì e che l'Agenzia non si era costituita; ha comunque ritenuto la notifica null a ma ha deciso di non ordinare la rinnovazione, perché il ricorso risultava manifestamente inammissibile. La censura di errore di fatto è stata ritenuta infondata: la pretesa 'errore' implicava interpretazioni dei contenuti della cartella e del ricorso originario e quindi non costituiva un errore di fatto immediatamente percepibile e di semplice constatazione, sul quale è ammessa la revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. Non sono state disposte statuizioni sulle spese data l'assenza di difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma richiamata quale presupposto per il rito di revocazione (procedura e termini per il ricorso per revocazione).
art. 395 n.4 cod. proc. civ.
Fondamento specifico della revocazione invocata: errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa; la Corte ha interpretato questa previsione in senso restrittivo, ammettendo la revocazione solo per errori di percezione immediata e non per dispute interpretative.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Richiamato per spiegare il trasferimento di poteri all'Agenzia delle Entrate e la conseguente legittimazione dell'Agenzia a stare in giudizio dopo l'istituzione
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Richiama la facoltà per l'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; dal testo è desunta la rilevanza sul luogo e modalità di notifica e sulla possibilità di costituzione dell'Avvocatura nei giudizi
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo e all'esigenza di evitare decisioni processuali dilatorie quando il ricorso è manifestamente inammissibile
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto a un giudizio imparziale e tempestivo, usato per giustificare il rigetto immediato di un ricorso manifestamente inammissibile
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1
Richiamato nella parte in cui disciplina la speciale disciplina dell'impugnazione nel processo tributario (riferimento della Corte alla diversa disciplina tra cassazione e appello)
art. 291 cod. proc. civ.
Norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte ha chiarito che la nullità della notifica può essere sanata con la rinnovazione ex art.291 ma ha ritenuto che non dovesse essere disposta per un ricorso manifestamente inammissibile
art. 330 cod. proc. civ.
Richiamato nelle considerazioni sulla regola generale della notificazione degli atti di impugnazione e sui casi in cui la notifica eseguita in luogo diverso costituisce nullità
art. 331 cod. proc. civ.
Men- zionato in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla formazione del litisconsorzio processuale quando l'amministrazione originaria non sia stata estromessa nei procedimenti antecedenti alla costituzione dell'Agenzia
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento finale della pronuncia: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento (menzionato nella parte conclusiva della ordinanza)
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione immediata, semplici e concretamente riscontrabili dagli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni interpretative sulla portata di atti (es. contenuto di una cartella) che richiedono analisi ermeneutiche.
- Nel contenzioso tributario la notifica agli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate è generalmente valida: la Corte riconosce la possibilità di notificare sia alla sede centrale sia agli uffici periferici, in considerazione della legittimazione dell'Agenzia a stare in giudizio.
- La nullità della notifica è sanabile con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art.291 c.p.c.; tuttavia, se il ricorso è manifestamente inammissibile, il giudice può decidere senza disporre la rinnovazione, per ragioni di speditezza processuale e tutela della ragionevole durata del processo.
- Quando la questione dedotta in revocazione concerne valutazioni giuridiche o di interpretazione degli atti originari, è probabile che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché non rientra nell'ambito tipico dell'errore di fatto revocatorio.
- L'assenza di costituzione dell'Amministrazione resistente non impedisce che il giudice dichiari l'inammissibilità del ricorso; in tali casi il giudice può anche astenersi dall'addebitare le spese processuali a causa della mancata difesa.
- Per contestare la riferibilità di imposte di società a soci (IRPEF, IRAP, IVA) è necessario porre questioni di fatto e di diritto chiaramente documentate; un ricorso per revocazione non è il luogo per una nuova lettura sostanziale della cartella se ciò richiede interpretazione o indagine probatoria.
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