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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del decreto datato 4 giugno 2025, emanato dal Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in data 12 agosto 2025, recante il transito del ricorrente nell’Area Funzionari del personale civile, fascia retributiva F4; del connesso contratto individuale di lavoro notificato in data 12 agosto 2025, unitamente al decreto datato 4 giugno 2025, emanato dal Ministero della Difesa, recante il transito del ricorrente nell’Area Funzionari del personale civile, fascia retributiva F4, con il quale è stata individuata la sede di servizio nei ruoli civili; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28 gennaio 2026, per l’annullamento - del provvedimento-OMISSIS- emesso in data 22 dicembre 2025, dallo -OMISSIS--OMISSIS- pubblicato in data 29 dicembre 2025 nel fascicolo telematico del presente giudizio, e recante una rivalutazione a seguito dell’emissione dell’ordinanza -OMISSIS-di accoglimento dell’istanza cautelare; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa presso una sede di impiego viciniore alla sua residenza

Giustizia amministrativa202501100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa con assegnazione presso una sede distante dalla residenza, relativo contratto individuale di lavoro e successiva determinazione confermativa adottata dopo la fase cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare transitando)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già ufficiale della Marina Militare e affetto da patologie psichiche e fisiche con riconoscimento di invalidità, aveva chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, domandando l'assegnazione a una sede vicina alla propria residenza e al nucleo familiare. L'Amministrazione lo ha destinato a una sede di Ancona, nel profilo di funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'assegnazione per mancata considerazione delle documentate esigenze sanitarie e familiari e per l'inadeguatezza del profilo professionale individuato. Dopo la sospensione cautelare del provvedimento e l'ordine di acquisire una relazione sulle ragioni dell'assegnazione e sulla possibilità di destinazione presso altra Forza Armata nella regione di residenza, l'Amministrazione ha adottato una nota del 22 dicembre 2025, confermando la precedente determinazione e integrandone la motivazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato tale nuova determinazione, deducendo nuovamente l'erronea individuazione del profilo, l'omessa considerazione delle esigenze familiari e sanitarie, l'aggravamento dell'invalidità al 67% e la nascita di un secondo figlio. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, l'interessato conservi lo status di militare e che le controversie relative al transito nei ruoli civili rientrino nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la successiva determinazione del 22 dicembre 2025 non si è limitata a dare esecuzione all'ordinanza cautelare, ma ha confermato e integrato la precedente decisione, sostituendola quale atto lesivo attuale. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione abbia considerato in via esclusiva l'interesse alla copertura delle sedi carenti, senza un adeguato bilanciamento con le esigenze sanitarie, familiari e personali del dipendente. Le circostanze sopravvenute, costituite dall'aggravamento dell'invalidità e dalla nascita del secondo figlio, pur riconducibili alle documentate e gravi situazioni personali e alle esigenze di protezione sociale previste dalla circolare ministeriale, sono state soltanto menzionate e non oggetto di una seria valutazione comparativa. Il vizio ha riguardato anche la scelta del profilo professionale: pur essendo stati ritenuti compatibili profili amministrativi e tecnici, non è stata esaminata la possibilità di assegnare il ricorrente a un profilo amministrativo presso una sede più vicina, né sono state indicate le specifiche ragioni per cui la copertura della sede tecnica di Ancona sarebbe stata indispensabile e incompatibile con le sedi richieste. Sono stati quindi annullati i provvedimenti impugnati, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla sede di destinazione, valutando adeguatamente le scoperture nelle sedi più prossime, anche appartenenti ad altre Forze Armate, rispetto a profili compatibili e tenendo conto delle esigenze di salute e familiari. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro che determina l'ingresso nei ruoli civili e la perdita dello status militare, le controversie relative al transito appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    «il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione»

    La disposizione costituisce la base primaria del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • art. 2 d.m. 18 aprile 2002

    «il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare»

    Individua l'atto amministrativo con cui è disposto il transito, senza disciplinare specificamente le modalità di individuazione della sede di prima assegnazione.

  • artt. 6 e 7 della circolare ministeriale del 2023

    «la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri»; «la possibilità di deroga [...] potrà essere presa in esame [...] solo se avanzate dall’interessato [...] entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito»

    La scelta della sede deve muovere dalle esigenze funzionali, ma le relative regole consentono di considerare, nei casi previsti, documentate e gravi situazioni personali ed esigenze di elevata protezione sociale.

  • Annesso 2 della circolare ministeriale del 2023

    «le esigenze funzionali di Forza Armata debbano considerarsi prioritarie»; «può tener conto [...] di documentate e gravi situazioni personali» e di «particolari esigenze di elevata protezione sociale»

    La priorità delle esigenze funzionali non esonera l'Amministrazione dall'esaminare e bilanciare le esigenze sanitarie, familiari e personali documentate, né preclude in assoluto l'assegnazione presso una diversa Forza Armata o a un profilo compatibile differente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rilevante, unitamente alla normativa nazionale, per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul transito di un militare nei ruoli civili dell'amministrazione, la giurisdizione amministrativa permane fino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, momento che segna il definitivo ingresso nei ruoli civili e la perdita dello status militare.
  • La priorità delle esigenze funzionali dell'amministrazione nell'individuazione della sede di prima assegnazione non consente di ignorare documentate e gravi esigenze sanitarie, familiari e personali dell'interessato: l'Amministrazione deve effettuare un concreto bilanciamento tra la copertura delle carenze organiche e tali esigenze.
  • Quando risultino compatibili più profili professionali, la scelta del profilo e della sede deve essere sorretta da una motivazione comparativa, che dia conto delle ragioni per cui non sia praticabile l'assegnazione a un diverso profilo o a una sede più vicina alla residenza del nucleo familiare.
  • Ai fini del transito nei ruoli civili, non è in via generale preclusa l'assegnazione presso una diversa Forza Armata rispetto a quella di provenienza, ove ciò sia compatibile con la disciplina applicabile e con le esigenze funzionali dell'amministrazione.
  • Se, dopo la sospensione cautelare di un provvedimento, l'Amministrazione adotta una nuova determinazione che non si limita a fornire chiarimenti istruttori ma conferma e integra la decisione originaria, il provvedimento iniziale è superato e il ricorso contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la nuova determinazione deve essere impugnata con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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