Cassazione Penale, Ordinanza n. 12488/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio di primo grado con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale di Bari, in relazione a una condotta di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti: un involucro contenente 1,2 grammi di hashish ceduto, 1 grammo della medesima sostanza detenuto addosso e, in un casolare nella sua disponibilità, ulteriori 66,7 grammi di hashish e 12,74 grammi di cocaina in quattro involucri di plastica. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sull'erronea qualificazione è proponibile solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, evenienza che qui non ricorre per l'eterogeneità dello stupefacente rinvenuto e per le modalità di occultamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non rientrasse, nel caso concreto, nei limiti di ricorribilità previsti per la sentenza di patteggiamento, perché la qualificazione accolta dal giudice di merito non era palesemente eccentrica rispetto al fatto contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice posta a base della contestazione per cessione e detenzione di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
invocato dal ricorrente come ipotesi di più lieve entità, ma non ritenuto configurabile nel caso concreto ai fini del ricorso per cassazione.
art. 81 cpv. c.p.
richiamato quale titolo del vincolo della continuazione nella contestazione originaria.
L. 23 giugno 2017, n. 103
menzionata come legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; vizi ulteriori di violazione di legge sono inammissibili.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena solo quando la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto al fatto descritto nel capo di imputazione.
- Ai fini della ricorribilità, non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole qualificazione del fatto: occorre che la qualificazione prescelta dal giudice di merito risulti incompatibile in modo manifesto con il contenuto dell'imputazione.
- La presenza di sostanze stupefacenti eterogenee e le modalità di occultamento possono rendere non manifestamente erronea la qualificazione del fatto come ipotesi non lieve, precludendo il ricorso fondato sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
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