Cassazione Civile, Ordinanza n. 03623/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di risparmio edilizio collegato a un mutuo fondiario: la parte privata si era impegnata a versare rate mensili di risparmio per ottenere, al raggiungimento di una determinata soglia, la concessione di un mutuo edilizio a tasso prefissato e più favorevole. Secondo la ricostruzione della domanda, la finanziaria avrebbe poi estinto il debito della mutuataria trasferendo sul conto interessi le somme accantonate sul conto risparmio, mediante operazioni di compensazione/giroconto. La mutuataria ha quindi chiesto la restituzione degli interessi che riteneva indebitamente percepiti, sostenendo che tali operazioni avessero illegittimamente inciso sul rapporto, prolungando la prima fase del mutuo e determinando il pagamento di somme non dovute. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che: i versamenti effettuati non fossero sufficienti, senza i giroconti, a maturare i requisiti per l'assegnazione del risparmio edilizio; gli interessi corrispettivi del mutuo fondiario fossero stati regolarmente corrisposti proprio perché non erano stati raggiunti i requisiti per accedere alla fase successiva del rapporto; non vi fosse stato superamento del tasso soglia né, quindi, usura. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'adesione acritica alla CTU quanto all'insufficienza dei versamenti anche senza i giroconti e la mancata confutazione delle critiche al consulente; 2) ancora omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la presenza di un TEG superiore al tasso pattuito dimostrasse l'illegittimità del prolungamento della prima fase del mutuo e, conseguentemente, dell'aumento degli interessi; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione asseritamente contraddittoria o apparente circa l'inesistenza o nullità per indeterminatezza delle clausole che avrebbero collegato le operazioni di compensazione-giroconto al prolungamento della prima fase del mutuo.
La decisione
In pendenza del giudizio di cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata quindi resa alcuna decisione nel merito sui motivi di ricorso o sulle questioni di usura, CTU, motivazione apparente e validità delle clausole contrattuali.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
nessuna specifica quote riportata
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e può non disporsi nulla sulle spese
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
nessuna specifica quote riportata
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza d'appello
art. 111 Cost.
nessuna specifica quote riportata
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 5.2 delle condizioni di mutuo
nessuna specifica quote riportata
richiamato dalla ricorrente come clausola rilevante per il momento in cui le operazioni di giroconto sarebbero state consentite
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
- Le doglianze relative a omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente o violazione degli obblighi motivazionali restano assorbite se il processo si estingue prima della decisione sul ricorso.
- La deduzione di usura o di illegittimità di operazioni di compensazione/giroconto richiede comunque la verifica della reale incidenza delle operazioni sul rapporto e del superamento dei tassi soglia, ma tali questioni non vengono decise quando interviene l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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