Cassazione Penale, Sentenza n. 11186/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per violazione del principio della necessaria correlazione tra il fatto materiale denunciato dal pubblico ministero e quello ritenuto dal giudice del riesame; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di acquisto di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Si contestava che non vi fossero elementi idonei a dimostrare un incontro di volontà tra cedente e cessionario e che la motivazione del Tribunale fosse apodittica e illogica, fondata solo sulla presenza del ricorrente nei pressi dell'abitazione del coindagato, sul possesso di una somma ingente e sulle caratteristiche dell'autovettura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato in particolare il secondo motivo, concludendo che la motivazione del Tribunale di Bologna era mancante e manifestamente illogica perché non ha evidenziato elementi sufficienti a dimostrare che tra Voicu e Pallante fosse intervenuto un accordo per l'acquisto di stupefacenti. Poiché l'accoglimento del secondo motivo assorbiva il primo, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., per un nuovo esame sulla contestazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti (detenzione ai fini di spaccio). La Corte valuta la sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestazione formulata ex art. 73, rilevando che per la specifica imputazione di acquisto non siano emersi elementi indiziari adeguati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Aggavante richiamata nell'imputazione. Nel provvedimento di merito era presente l'aggravamento ma la decisione della Corte si concentra sulla insufficienza della prova indiziaria rispetto alla specifica contestazione.
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato in relazione al criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Cassazione osserva che l'insussistenza di gravi indizi è sindacabile in questa sede solo se comporta violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, e ritiene sussistente tale manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale di riesame.
codice di procedura penale, art. 309, co. 7
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo esame dopo annullamento: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Bologna ai sensi di questa disposizione per un nuovo giudizio sulla contestazione.
Massime di principio
- La sussistenza della "gravità indiziaria" per misure cautelari richiede una motivazione specifica e non può fondarsi su congetture o su elementi isolati privi di collegamento logico a dimostrare un accordo criminoso.
- La semplice presenza di una persona nei pressi dell'abitazione di un coindagato, il possesso di denaro e la presenza di un vano occulto nell'autovettura non sono, di per sé e senza ulteriori elementi probatori, sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo per l'acquisto di stupefacenti.
- Il giudice del riesame che modifica la qualificazione della condotta o la portata indiziaria rispetto alla decisione di primo grado deve motivare chiaramente i passaggi logici che collegano i fatti accertati all'inferenza ritenuta (es. incontro di volontà per l'acquisto).
- In sede di legittimità la Corte può annullare un provvedimento cautelare quando la motivazione è mancante o manifestamente illogica, salvo che la censura imponga una diversa valutazione dei fatti che rientra nella cognizione del giudice di merito.
- Nel contestare misure cautelari per reati legati agli stupefacenti è importante produrre o evidenziare elementi che dimostrino un concreto collegamento operativo (es. comunicazioni, transazioni, rinvenimento di sostanze in disponibilità diretta, testimoni) piuttosto che solo circostanze indirette.
- Se la valutazione indiziaria è incerta, la pronuncia favorevole al ricorrente può determinare l'annullamento con rinvio per un nuovo esame anziché la definizione del merito, lasciando al giudice di merito il compito di integrare la motivazione e riesaminare le risultanze.
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