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Sentenza

Sentenza del 19/04/2016 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA - frode- società cartiere - operazioni soggettivamente inesistenti - detrazione -conoscenza o conoscibilità del contribuente - ordinaria diligenza - onere dellaprova - incombe sull'Amministrazione. In caso dioperazioni soggettivamente inesistenti, incombe in capo all'Amministrazionefinanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi atti a comprovarela conoscenza o conoscibilità del contribuente del più ampio meccanismo dievasione realizzato dal fornitore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni effettivamente eseguite ma formalmente riferite a un soggetto diverso da quello che ha realmente effettuato la cessione o prestato il servizio. Il punto centrale è stabilire se il contribuente sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un più ampio meccanismo fraudolento. L'Amministrazione finanziaria deve provare, mediante elementi oggettivi, la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.

La decisione

La regola affermata è favorevole al contribuente sul piano dell'onere probatorio: non è sufficiente dimostrare che il fornitore fosse una società cartiera o che l'operazione fosse soggettivamente inesistente. L'Amministrazione deve anche fornire elementi concreti e adeguati per dimostrare che il contribuente conosceva o avrebbe potuto conoscere la frode con l'ordinaria diligenza. In assenza di tale prova, il diniego della detrazione IVA non è giustificato.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta

    La detrazione può essere negata in presenza di una frode, ma solo se è dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.

  • Principio dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria

    Spetta all'Amministrazione dimostrare sia gli elementi oggettivi della frode sia gli elementi concreti dai quali desumere la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

Massime di principio

  • La mera qualificazione del fornitore come società cartiera o la sola inesistenza soggettiva dell'operazione non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA.
  • L'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi e specifici il collegamento del contribuente con il meccanismo fraudolento.
  • Il contribuente non deve dimostrare in via assoluta di essere estraneo alla frode; deve tuttavia poter documentare di avere adottato procedure e verifiche coerenti con l'ordinaria diligenza commerciale.
  • La conoscenza o conoscibilità della frode può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, come anomalie evidenti nei prezzi, nei pagamenti, nella documentazione, nella struttura del fornitore o nelle modalità di esecuzione dell'operazione.
  • In situazioni analoghe, il giudice deve distinguere tra la prova dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e la prova ulteriore della consapevolezza, effettiva o colpevole, del contribuente.

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