Sentenza del 28/12/2016 n. 27092 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999 per due fabbricati utilizzati dalla cooperativa nell'attività agricola e nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti avicoli conferiti dai soci. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 avesse efficacia innovativa, applicabile soltanto dal 2008, e non potesse quindi escludere l'ICI per il 1999. Ha inoltre contestato la ruralità degli immobili, ritenendoli strumentali a un'attività imprenditoriale della cooperativa e non a un'attività agricola, anche perché fabbricati e terreni appartenevano a soggetti diversi. In subordine, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della disciplina retroattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato l'esenzione ICI. Poiché i fabbricati non erano iscritti nel catasto fabbricati, la ruralità doveva essere accertata concretamente dal giudice tributario. La Commissione regionale aveva correttamente verificato che gli immobili erano asserviti all'attività agricola della cooperativa, essendo utilizzati per l'allevamento avicolo, l'incubazione e la schiusa delle uova, nonché per la lavorazione e gestione dei prodotti conferiti dai soci. La Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la disciplina interpretativa sulla ruralità, anche alle annualità anteriori al 2008, e ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, convertito nella L. n. 133/1994 e modificato dal D.L. n. 159/2007, art. 42-bis
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
La ruralità può essere riconosciuta agli immobili strumentali utilizzati da cooperative agricole per attività connesse alla produzione agricola, compresa la lavorazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.
La disposizione ha natura interpretativa e retroattiva: gli immobili effettivamente rurali non costituiscono fabbricati ai fini ICI anche per le annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lettera a)
La norma è richiamata per la definizione di fabbricato ai fini ICI.
Le unità immobiliari con requisiti di ruralità sono escluse dalla nozione di fabbricato rilevante ai fini dell'imposta.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3
La base imponibile dei fabbricati non censiti è determinata in base al valore contabile.
L'assenza di iscrizione catastale non impedisce l'accertamento ICI, ma comporta l'utilizzo di criteri alternativi per la base imponibile; la ruralità deve comunque essere provata e accertata in concreto.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
Per i fabbricati non iscritti in catasto, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali è subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993.
In caso di mancato censimento catastale, il giudice tributario deve verificare concretamente l'asservimento dell'immobile all'attività agricola. Non è necessaria l'identità tra proprietario del fabbricato e proprietario del terreno, né che il fabbricato appartenga a una persona fisica.
Art. 2135 c.c.
La norma individua l'attività agricola e le attività connesse.
Le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono mantenere natura agricola quando sono collegate alla produzione agricola dei soci della cooperativa.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14, lettera d), convertito nella L. n. 214/2011
L'abrogazione dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008 decorre dal 1° gennaio 2012.
L'abrogazione successiva non incide sulla disciplina ICI relativa alle annualità anteriori, né elimina l'interpretazione retroattiva consolidatasi per il periodo oggetto della controversia.
Costituzione, artt. 3 e 53
Principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità: il diverso trattamento dei fabbricati rurali è giustificato dalla loro peculiare funzione agricola e dalla scelta legislativa di agevolare il settore.
Corte costituzionale, sentenza n. 227/2009
È costituzionalmente illegittima l'irripetibilità dell'ICI versata per annualità anteriori al 2008 dai soggetti destinatari della disciplina sui fabbricati rurali.
La pronuncia conferma, indirettamente, che l'ICI eventualmente pagata su fabbricati rurali per annualità pregresse può risultare non dovuta e non può essere resa irripetibile dal legislatore.
Massime di principio
- Per i fabbricati non iscritti al catasto fabbricati, l'esenzione ICI non deriva automaticamente dalla situazione catastale: occorre provare in concreto che l'immobile sia strumentale e asservito a un'attività agricola.
- Le cooperative agricole possono beneficiare della ruralità anche quando trasformano, conservano o commercializzano prodotti conferiti dai soci; non è necessario che il fabbricato e i terreni appartengano allo stesso soggetto.
- La ruralità degli immobili strumentali può essere riconosciuta anche se il proprietario del fabbricato è una persona giuridica e i terreni agricoli appartengono ai soci persone fisiche.
- La disciplina interpretativa sui fabbricati rurali opera retroattivamente anche per annualità ICI anteriori alla sua entrata in vigore, purché i requisiti sostanziali di ruralità fossero già presenti.
- L'attività imprenditoriale o la produzione di reddito d'impresa non escludono di per sé la ruralità: è decisivo verificare il collegamento funzionale dell'immobile con un'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.
- Nei giudizi tributari la parte che invoca l'esenzione deve fornire la prova dell'effettivo utilizzo agricolo e della strumentalità dell'immobile, soprattutto quando manca una classificazione catastale rurale.
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