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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il rigetto del ricorso relativo agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002-2005. Ha denunciato, da un lato, un vizio di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse indicato adeguatamente quali fossero i motivi nuovi; dall'altro, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che le questioni introdotte in appello non fossero domande nuove.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e corretta la motivazione della CTR, la quale aveva individuato come nuovi i motivi relativi all'assenza di motivazione degli avvisi, all'espropriazione dell'area edificabile e alla richiesta di adeguare il valore imponibile all'indennità di esproprio. Tali questioni non risultavano dedotte nel ricorso introduttivo e costituivano autonomi motivi di censura, non semplici difese. Pertanto, non potevano essere proposte per la prima volta in appello. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disposizione è stata invocata per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha però ritenuto che la CTR avesse indicato sufficientemente le questioni considerate nuove.

  • Art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere proposte domande o questioni nuove rispetto a quelle introdotte nel primo grado, salvo le eccezioni previste dalla legge. La norma impedisce di ampliare il tema della controversia in una fase successiva.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario d'appello non possono essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, più in generale, non possono essere introdotti nuovi temi di contestazione rispetto al giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente deve formulare già nel ricorso introduttivo tutte le autonome contestazioni contro l'atto impositivo, comprese quelle relative alla motivazione dell'atto, alla qualificazione del bene, al valore imponibile e a eventuali vicende espropriative.
  • In appello è possibile sviluppare o precisare argomentazioni già comprese nel thema decidendum, ma non introdurre per la prima volta nuovi motivi di illegittimità dell'atto o nuove richieste sostanziali.
  • Una questione costituisce motivo nuovo quando richiede una distinta valutazione giuridica o fattuale e mira a ottenere l'annullamento o la modifica dell'atto sulla base di un presupposto non esaminato in primo grado.
  • La contestazione dell'insufficiente motivazione della sentenza d'appello difficilmente è fondata se il giudice ha comunque identificato in modo comprensibile le questioni ritenute nuove e le ragioni della loro inammissibilità.
  • Prima di proporre appello è necessario confrontare puntualmente i motivi dell'atto di appello con quelli del ricorso originario, evitando di trasformare l'impugnazione in una nuova causa.

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