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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34239/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale per ottenere, in regresso, la restituzione di somme pagate al Comune in forza di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del pagamento di contributi di urbanizzazione dovuti in relazione a un permesso di costruire. In subordine aveva domandato la surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande ritenendo non provata la stipulazione della garanzia, poiché i convenuti avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla polizza e la società non aveva chiesto la verificazione del documento ai sensi dell'art. 216 c.p.c. La Corte d'appello aveva confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1937 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la fideiussione poteva essere provata con qualsiasi mezzo, anche presuntivo, e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso ogni valore probatorio ai documenti ulteriori prodotti, ritenendo decisiva solo la polizza disconosciuta. La ricorrente sosteneva che la volontà di prestare fideiussione risultasse da plurimi elementi documentali, tra cui le note del Comune, la diffida ai debitori e il successivo svincolo della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la prova della fideiussione valorizzando solo la polizza disconosciuta e trascurando gli altri documenti prodotti. Ha ribadito che l'art. 1937 c.c. non richiede la forma scritta né formule sacramentali per la fideiussione, essendo sufficiente che la volontà di prestarla sia manifestata in modo inequivoco e potendo essa essere provata con ogni mezzo, incluse le presunzioni. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma richiamata per il rito introduttivo con cui era stata proposta la domanda di regresso in primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Norma richiamata per l'ordinanza decisoria del Tribunale che aveva rigettato la domanda.

  • art. 216 c.p.c.

    La mancata istanza di verificazione del documento disconosciuto è stata valorizzata dai giudici di merito per escludere la prova della polizza; la Cassazione non condivide che ciò esaurisca l'accertamento della garanzia.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda subordinata di surrogazione dell'assicuratore che aveva pagato il debito garantito.

  • art. 1937 c.c.

    La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma non è richiesta la forma scritta né formule sacramentali; la prova della garanzia può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, purché la volontà risulti inequivoca.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di provare la fideiussione anche mediante presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma utilizzata per formulare il motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • La fideiussione non richiede la forma scritta ad substantiam né l'uso di formule sacramentali: è sufficiente che la volontà di garantire il debito altrui emerga in modo univoco.
  • La prova dell'esistenza di una fideiussione può essere fornita con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni e gli elementi documentali indiretti, non essendo necessario che essa risulti dal solo documento fideiussorio.
  • Se il documento recante la sottoscrizione è disconosciuto e non viene proposta verificazione, il giudice non può arrestarsi a tale dato in modo automatico, dovendo comunque valutare se altri atti e circostanze provino l'avvenuta prestazione della garanzia.
  • Nel valutare la prova di un rapporto di garanzia, il giudice di merito deve esaminare l'intero compendio documentale prodotto, senza attribuire valore esclusivo al solo atto formalmente contestato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussione
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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