Cassazione Civile, Sentenza n. 34537/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli accertamenti relativi all'anno 2007, fondati su indagini bancarie che hanno rivelato presunti maggiori redditi derivanti dall'esercizio della professione di avvocato; dedotte violazioni del contraddittorio endoprocedimentale, della mancata autorizzazione alle indagini bancarie, illegittimità della motivazione per relationem, difetti di motivazione della decisione di merito rispetto a specifiche operazioni bancarie e alle sanzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (primo, secondo, terzo e quarto) ritenendo conformi i principi giurisprudenziali sul contraddittorio, sull'utilizzabilità delle risultanze bancarie e sulla motivazione per relationem; ha invece ritenuto parzialmente fondato il quinto motivo per omessa motivazione della CTR su alcune specifiche movimentazioni (trasferimenti tra conti e versamenti attribuiti al padre) e fondato il sesto motivo per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità delle sanzioni. Per tali profili la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e per nullità per difetto assoluto di motivazione; utilizzato per censurare omissioni di pronuncia e carenze motivazionali
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Riferita al principio del contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ricorda che per i tributi armonizzati il contraddittorio è obbligatorio; per i tributi non armonizzati (es. IRPEF, IRAP) non vige un obbligo generalizzato salvo specifiche previsioni
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiami alla disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso/contraddittorio; la mancata conoscenza dell'autorizzazione bancaria non equivale automaticamente a illegittimità dell'atto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32 (in particolare comma 7), art. 42
L'art. 32 instaura una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni bancarie; può essere superata solo con prova analitica del contribuente; la mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé inutilizzabilità dei dati, salvo concreto pregiudizio o lesione di diritti costituzionali
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Analoga presunzione per l'IVA: obbligo di contraddittorio derivante dal diritto UE; l'assenza del contraddittorio in materia IVA può comportare invalidità dell'atto se il contribuente in giudizio enuncia le ragioni che avrebbe potuto far valere
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati i limiti e i requisiti di motivazione delle decisioni in materia tributaria; la sentenza d'appello deve motivare specificamente rispetto ai motivi di gravame
art. 85 c.p.c.
Principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore: la rinuncia al mandato prima dell'udienza di cassazione non impedisce lo svolgimento del giudizio
art. 132 c.p.c.
Richiama il contenuto minimo della motivazione; la Corte analizza i limiti della nullità per assoluta carenza motivazionale
Massime di principio
- Le risultanze delle indagini bancarie producono una presunzione legale ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972: il contribuente deve fornire una prova analitica, operazione per operazione, per superarla
- La mancanza dell'autorizzazione formale alle indagini bancarie non rende automaticamente inutilizzabili i dati; rileva solo la materiale assenza dell'autorizzazione quando ciò abbia determinato un concreto pregiudizio o la lesione di diritti costituzionali
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati (es. IVA) alla luce del diritto UE; per tributi non armonizzati (es. IRPEF, IRAP) l'obbligo non è generalizzato salvo espressa previsione
- La motivazione per relationem è ammessa se il richiamo a verbali noti al contribuente consente comunque al contribuente di esercitare compiutamente la difesa; essa non esonera il giudice dall'esame e dalla motivazione delle questioni decisive
- Quando il contribuente allega deduzioni analitiche e documentazione specifica, il giudice di merito è tenuto a una valutazione puntuale e motivata di ciascuna operazione; omissioni o valutazioni generiche possono determinare la cassazione
- Le censure sulle sanzioni e sul concorso di violazioni richiedono una pronuncia espressa del giudice: l'omessa valutazione costituisce un vizio di omessa pronuncia correggibile in sede di rinvio
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