Sentenza del 04/12/2017 n. 1731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
ENTI NON COMMERCIALI - Eserciziodi attività non commerciale - Presupposti. (Art. 148 TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la qualificazione fiscale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da un ente non commerciale o da un'associazione di promozione sociale. Ai sensi dell'art. 148, comma 5, del TUIR, tale attività può non essere considerata commerciale anche se svolta a fronte di corrispettivi specifici, ma solo quando è effettuata presso la sede istituzionale, è strettamente complementare alle attività istituzionali e riguarda gli associati o gli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. In assenza di tale connessione funzionale, l'attività assume rilevanza commerciale. L'art. 4 della legge n. 383 del 2000 non elimina questo requisito, né consente automaticamente l'autofinanziamento mediante attività commerciali prive di affinità e strumentalità rispetto agli scopi statutari.
La decisione
Dal testo emerge il principio secondo cui la somministrazione di alimenti e bevande deve essere assoggettata al trattamento fiscale delle attività commerciali quando manca una stretta complementarità con le finalità istituzionali dell'ente o quando è rivolta a soggetti diversi da quelli ammessi dalla legge. Non sono indicati gli estremi della sentenza né una pronuncia esplicita di accoglimento o rigetto; pertanto, l'esito processuale non è determinabile con certezza dal materiale fornito.
Norme richiamate
Articolo 148, comma 5, del TUIR
Per le associazioni di promozione sociale [...] non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande [...] e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
L'esclusione dalla commercialità è eccezionale e subordinata a requisiti cumulativi: soggettivi, oggettivi, di connessione con l'attività istituzionale e relativi ai destinatari delle prestazioni.
Articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287
La norma è richiamata per individuare una categoria di associazioni di promozione sociale cui può applicarsi il regime agevolativo previsto dall'art. 148, comma 5, del TUIR.
Articolo 4 della legge n. 383 del 2000
La possibilità per i circoli culturali di autofinanziarsi mediante cessione di beni e servizi, anche verso terzi e con attività di natura commerciale, non rende automaticamente non commerciale ogni attività svolta dall'associazione. Resta necessario verificare l'affinità e la strumentalità dell'attività rispetto agli scopi istituzionali.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività svolta da un ente non commerciale sia fiscalmente non commerciale non è sufficiente che l'attività sia prevista dallo statuto o sia rivolta agli associati: occorre verificare la sua concreta connessione con le finalità istituzionali.
- Le agevolazioni dell'art. 148, comma 5, del TUIR richiedono il rispetto congiunto di tutti i requisiti previsti dalla norma; se manca anche uno solo di essi, l'attività può essere qualificata come commerciale.
- La somministrazione di alimenti e bevande beneficia dell'esclusione solo se svolta in modo strettamente complementare all'attività istituzionale, presso la sede dell'ente e nei confronti dei soggetti ammessi dalla disposizione.
- La mera destinazione dei proventi all'autofinanziamento dell'associazione non cambia la natura fiscale dell'attività: conta la modalità concreta di esercizio e il rapporto funzionale con gli scopi istituzionali.
- Quando l'attività è organizzata con modalità imprenditoriali, è aperta a terzi o non presenta un rapporto effettivo di strumentalità con le finalità associative, è prudente considerarla fiscalmente commerciale, con i relativi obblighi tributari e contabili.
Testo integrale
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