Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 1731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

ENTI NON COMMERCIALI - Eserciziodi attività non commerciale - Presupposti. (Art. 148 TUIR)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la qualificazione fiscale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da un ente non commerciale o da un'associazione di promozione sociale. Ai sensi dell'art. 148, comma 5, del TUIR, tale attività può non essere considerata commerciale anche se svolta a fronte di corrispettivi specifici, ma solo quando è effettuata presso la sede istituzionale, è strettamente complementare alle attività istituzionali e riguarda gli associati o gli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. In assenza di tale connessione funzionale, l'attività assume rilevanza commerciale. L'art. 4 della legge n. 383 del 2000 non elimina questo requisito, né consente automaticamente l'autofinanziamento mediante attività commerciali prive di affinità e strumentalità rispetto agli scopi statutari.

La decisione

Dal testo emerge il principio secondo cui la somministrazione di alimenti e bevande deve essere assoggettata al trattamento fiscale delle attività commerciali quando manca una stretta complementarità con le finalità istituzionali dell'ente o quando è rivolta a soggetti diversi da quelli ammessi dalla legge. Non sono indicati gli estremi della sentenza né una pronuncia esplicita di accoglimento o rigetto; pertanto, l'esito processuale non è determinabile con certezza dal materiale fornito.

Norme richiamate

  • Articolo 148, comma 5, del TUIR

    Per le associazioni di promozione sociale [...] non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande [...] e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

    L'esclusione dalla commercialità è eccezionale e subordinata a requisiti cumulativi: soggettivi, oggettivi, di connessione con l'attività istituzionale e relativi ai destinatari delle prestazioni.

  • Articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287

    La norma è richiamata per individuare una categoria di associazioni di promozione sociale cui può applicarsi il regime agevolativo previsto dall'art. 148, comma 5, del TUIR.

  • Articolo 4 della legge n. 383 del 2000

    La possibilità per i circoli culturali di autofinanziarsi mediante cessione di beni e servizi, anche verso terzi e con attività di natura commerciale, non rende automaticamente non commerciale ogni attività svolta dall'associazione. Resta necessario verificare l'affinità e la strumentalità dell'attività rispetto agli scopi istituzionali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività svolta da un ente non commerciale sia fiscalmente non commerciale non è sufficiente che l'attività sia prevista dallo statuto o sia rivolta agli associati: occorre verificare la sua concreta connessione con le finalità istituzionali.
  • Le agevolazioni dell'art. 148, comma 5, del TUIR richiedono il rispetto congiunto di tutti i requisiti previsti dalla norma; se manca anche uno solo di essi, l'attività può essere qualificata come commerciale.
  • La somministrazione di alimenti e bevande beneficia dell'esclusione solo se svolta in modo strettamente complementare all'attività istituzionale, presso la sede dell'ente e nei confronti dei soggetti ammessi dalla disposizione.
  • La mera destinazione dei proventi all'autofinanziamento dell'associazione non cambia la natura fiscale dell'attività: conta la modalità concreta di esercizio e il rapporto funzionale con gli scopi istituzionali.
  • Quando l'attività è organizzata con modalità imprenditoriali, è aperta a terzi o non presenta un rapporto effettivo di strumentalità con le finalità associative, è prudente considerarla fiscalmente commerciale, con i relativi obblighi tributari e contabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.