Sentenza del 13/01/2020 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'inclusione delle royalties nella base imponibile IVA delle importazioni per gli anni 2008-2010: l'Agenzia sosteneva che le royalties, se non già incluse nel prezzo d'acquisto e costitutive di una condizione di vendita, devono essere sommate al costo delle merci aumentando la base imponibile IVA e le relative sanzioni; la società P.I. contestava tale qualificazione, deducendo anche l'assenza dell'elemento soggettivo per le sanzioni, la non conformità della loro applicazione e la mancata graduazione ex art. 12 D.Lgs. 472/1997, nonché richiamando la rinuncia alle questioni non riproposte ex art. 346 c.p.c.
La decisione
La CTR, conformandosi alle indicazioni della Corte di Cassazione (sent. nn. 25645 e 25646/2018), ha ritenuto sussistenti i tre requisiti per l'applicazione dell'art. 157 del regolamento n. 2454/1993 e ha stabilito che le royalties vanno sommate al costo d'acquisto delle merci nella misura in cui non siano già comprese e costituiscano condizione di vendita. Ciò ha comportato l'aumento della base imponibile IVA e la conferma della pretesa erariale; le sanzioni sono state ritenute dovute in quanto sussistono i requisiti degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 472/1997. La Commissione ha accolto gli appelli dell'Ufficio e ha condannato P.I. S.r.l. al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 157
La Commissione ha ritenuto sussistenti i tre requisiti necessari e sufficienti per l'applicazione dell'art. 157 del regolamento, con la conseguenza che le royalties non già incluse nel prezzo e costituenti condizione di vendita devono essere aggiunte al costo d'acquisto ai fini IVA.
D.Lgs. 472/1997, art. 5
Richiamato come requisito per l'applicazione delle sanzioni: la CTR ha ritenuto soddisfatti i presupposti di responsabilità amministrativa previsti, contribuendo a fondare l'applicabilità delle sanzioni.
D.Lgs. 472/1997, art. 6
Richiamato insieme all'art. 5 per l'affermazione della responsabilità e della conseguente irrogazione delle sanzioni fiscali nel caso in esame.
D.Lgs. 472/1997, art. 12
La società aveva contestato la mancata graduazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 12; la CTR però ha ritenuto comunque dovute le sanzioni applicate, non accolto quindi l'eccezione sulla graduazione.
Codice di Procedura Civile, art. 346
La società ha sostenuto che le questioni non riproposte nei nuovi atti vanno considerate rinunciate ex art. 346; la CTR ha osservato tale principio con riguardo alle questioni effettivamente non riproposte.
Massime di principio
- Le royalties possono formare parte della base imponibile IVA delle importazioni se costituiscono una condizione della vendita e non risultano già incluse nel prezzo dichiarato: in tal caso devono essere sommate al costo d'acquisto.
- Per opporsi all'inclusione delle royalties nella base imponibile è necessario dimostrare documentalmente che esse erano già comprese nel prezzo o che non costituiscono condizione della vendita; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Le sanzioni amministrative fiscali possono essere confermate se risultano integrati i presupposti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 472/1997; eccezioni sulla graduazione ex art. 12 devono essere concretamente motivate e provate.
- Le decisioni di corti straniere o di altre amministrazioni doganali non vincolano i giudici nazionali quando la Corte di Cassazione ha indicato criteri interpretativi chiari e applicabili al caso concreto.
- In fase di riassunzione dopo cassazione con rinvio, le questioni non riproposte possono esser considerate rinunciate ex art. 346 c.p.c.; è quindi strategico riproporre espressamente tutte le questioni rilevanti in sede di riesame.
- Le spese seguono la regola della soccombenza: il soggetto soccombente è condannato al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio.
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