Sentenza del 25/06/2020 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartelle e altre intimazioni di pagamento - Notifica a mezzo posta - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella esattoriale spedita direttamente per posta e consegnata al portiere o a un soggetto autorizzato. La questione è se, dopo la consegna, fosse necessario inviare anche una raccomandata informativa al destinatario.
La decisione
Il principio riportato esclude la necessità di una seconda raccomandata informativa. Quando l’ufficio finanziario sceglie la notifica diretta a mezzo posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982: la notifica si considera effettuata nella data indicata sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere o dal soggetto autorizzato. Il testo non fornisce gli estremi della decisione, l’esito processuale concreto, le parti, eventuali importi o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982
La disciplina della legge n. 890/1982 non regola la notificazione diretta della cartella esattoriale effettuata dall’ufficio finanziario tramite il servizio postale ordinario.
Codice di procedura civile, art. 139 e seguenti
Il testo cita gli artt. 139 e seguenti tra i riferimenti normativi, ma non riporta una specifica applicazione o interpretazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- Per la cartella esattoriale spedita direttamente dall’ufficio finanziario tramite posta, occorre distinguere questa modalità dalla notificazione eseguita secondo la procedura della legge n. 890/1982: si applicano le regole del servizio postale ordinario.
- Se il plico è consegnato al portiere o a un soggetto autorizzato e questi firma l’avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata nella data indicata sull’avviso; secondo il principio riportato, non è richiesta un’ulteriore raccomandata informativa.
- Il testo espone un principio giuridico, ma non identifica le parti né l’esito processuale concreto della causa: non è quindi possibile determinare con certezza chi abbia vinto il giudizio specifico.
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