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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05130/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/07/2025 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Santacroce con sentenza del 18/11/2019. Il ricorrente deduceva violazioni procedurali per notifica irregolare degli atti (in particolare mancata prova della ricezione della raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p. all'imputato residente all'estero) e notifiche effettuate al difensore d'ufficio in presenza di un difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione alle notificazioni eseguite nei confronti di Francesco Santacroce residente all'estero: dalla cartolina di ritorno non risultava la data né la firma, quindi mancava la prova della ricezione della raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p., con conseguente illegittimità delle notifiche e obbligo di attivare le ulteriori ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p. Per contro la censura relativa alle notifiche all'avv. Egidio Albanese è stata rigettata per carenza di prova della nomina di quel difensore nel procedimento di esecuzione. In conclusione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio, da eseguirsi con le cautele notificatorie e procedurali dovute.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Norma richiamata come fondamento del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena

  • art. 169, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'imputato residente o dimorante all'estero; la Corte ha ritenuto necessaria la prova della ricezione per ritenere valida la notifica

  • art. 159, cod. proc. pen.

    Indica i luoghi e le modalità per ulteriori ricerche e per la declaratoria di irreperibilità; la Corte dispone che, in mancanza di prova di ricezione, si debbano attivare tali ricerche prima di procedere

  • art. 178, comma 1, lett. c), 179, 666 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alle censure procedural/formali mosse nel ricorso per cassazione (richiami alla corretta instaurazione e svolgimento del processo di esecuzione)

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come principio di diritto al giusto processo e alla partecipazione effettiva dell'imputato al procedimento

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per la sostituzione del difensore di fiducia con un difensore d'ufficio quando necessario

  • Giurisprudenza: Sez.5, n. 34504 del 11/07/2011 (Vezzosi) e Sez.3, n. 46813 del 10/11/2021

    Principio consolidato secondo cui, in mancanza della prova della ricezione della raccomandata prevista dall'art. 169 c.p.p., l'autorità deve disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p. per la declaratoria di irreperibilità

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 45036 del 02/12/2010 (Damiano)

    Richiama i doveri di allegazione e specificità richiesti nel ricorso per cassazione quando si censura la legittimità di atti processuali

Massime di principio

  • Per gli imputati residenti all'estero la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 169 c.p.p. richiede prova certa della ricezione; in mancanza di tale prova le notifiche sono illegittime.
  • Se manca la prova della ricezione della raccomandata all'estero, l'autorità deve attivare ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. e pronunciare eventualmente la declaratoria di irreperibilità prima di procedere con atti processuali che incidono sui diritti dell'imputato.
  • La presenza di un difensore di fiducia regolarmente nominato impedisce, in linea di principio, la validità di notifiche svolte solo al difensore d'ufficio; tuttavia chi deduce l'irregolarità deve fornire la prova della nomina e della titolarità del difensore di fiducia nel procedimento specifico.
  • In cassazione le censure relative a violazioni procedural-formali richiedono l'osservanza del principio di specificità: occorre identificare l'atto, produrre la prova della sua esistenza e spiegare come l'atto abbia inciso in modo decisivo sulla decisione impugnata.
  • Rimedi tipici per notifiche irregolari all'estero sono l'annullamento del provvedimento viziato e il rinvio per nuovo giudizio, dopo aver eseguito le notifiche e le ricerche richieste dalla legge.

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