Cassazione Penale, Sentenza n. 23371/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel 1988 furono sequestrati 40 sacchetti di argento (25 kg ciascuno). Con sentenza del Tribunale di Firenze del 9/2/1999 Claudio Mora fu condannato per uno dei reati ma la sentenza precisò che l'argento non apparteneva all'imputato; Mora chiese la restituzione il 2/6/1999 ma la richiesta fu respinta (provvedimento del 28/6/1999 e ordinanza del Tribunale del riesame del 7/8/1999). Nel 2023 l'ufficio corpi di reato chiese determinazioni sui beni non reclamati e il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ordinò la devoluzione delle sacche a favore della Cassa delle ammende ai sensi degli artt. 150 e ss. d.P.R. 115/2002. Mora impugnò in Cassazione lamentando: (1) omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza (art. 178, comma 1, lett. c., cod. proc. pen.) e nullità assoluta; (2) manifesta illogicità della motivazione nella parte che esclude la sua proprietà dell'argento alla luce della sentenza di condanna.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché Mora è estraneo al procedimento di devoluzione: la sentenza di cognizione del 1999 aveva già escluso che egli fosse proprietario dell'argento e la sua successiva richiesta di restituzione era stata respinta dal Tribunale del riesame, con decisione irrevocabile. Di conseguenza Mora non aveva diritto ad essere avvisato né poteva essere qualificato controinteressato; il motivo sulla titolarità è assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile; Mora è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, artt. 150 e ss.
Autorizzano la devoluzione dei corpi di reato alla Cassa delle ammende quando rimane ignoto l'avente diritto; la Corte ha ritenuto legittima la devoluzione effettuata dal giudice dell'esecuzione dato l'assenza di titolari reclamanti.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di notifica degli atti alle persone interessate al procedimento; la Corte ha interpretato che tale obbligo non sussisteva verso Mora perché la decisione di cognizione aveva già escluso irrevocabilmente la sua qualità di avente diritto.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il motivo di ricorso per violazione di norme che regolano la forma dell'atto; la Corte lo ha ritenuto inapplicabile per carenza di interesse del ricorrente rispetto all'obbligo di notifica.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il motivo per vizio di motivazione (illogicità/contraddittorietà); la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dato che la titolarità di Mora era già esclusa da decisione definitiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i contenuti del ricorso per cassazione; la Corte ha considerato i motivi entro i limiti consentiti e li ha comunque ritenuti infondati/inammissibili.
Massime di principio
- Se una decisione di cognizione (sentenza) ha irrevocabilmente escluso la titolarità di un soggetto su beni sequestrati, quel soggetto non ha interesse né diritto a essere notificato nei successivi procedimenti di devoluzione dei beni e non può essere qualificato come controinteressato.
- La mancata notifica di atti relativi a provvedimenti esecutivi non determina nullità se il destinatario non è titolare di alcun diritto sul bene e ciò risulta da decisione passata in giudicato.
- La devoluzione dei corpi di reato alla Cassa delle ammende è legittima quando, dopo indagini e provvedimenti, non emerge alcun avente diritto formale reclamante; è necessario verificare l'esistenza di provvedimenti anteriori che abbiano già disposto sulla titolarità.
- Per impugnare validamente una devoluzione è necessario provare un interesse attuale e concreto (titolarità o altro diritto) non già smentito da decisione definitiva; nuove contestazioni sulla titolarità richiedono elementi nuovi o impugnazioni tempestive nei gradi di giudizio competenti.
- Le questioni procedurali (es. notifica) vanno valutate alla luce della posizione sostanziale delle parti: obblighi formali di informazione sussistono solo verso chi può vantare diritti rilevanti sul bene.
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