Sentenza del 21/01/2019 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - sentenze - registrazione a debito - presupposti - commissione di reato o suo accertamento incidentale - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di registrare a debito una sentenza civile di condanna al pagamento di una somma. Il contribuente aveva agito contro il proprio mandatario, ritenendo che quest’ultimo non avesse tutelato adeguatamente un investimento. La perdita dell’investimento era però derivata dal comportamento delittuoso di un terzo estraneo al rapporto processuale. La questione era se tale fattispecie integrasse i presupposti per la registrazione a debito, che richiede una condanna dipendente dalla commissione di un reato o dal suo accertamento incidentale nel processo.
La decisione
La sentenza non poteva essere registrata a debito. La condanna pronunciata dal giudice civile non derivava direttamente da un reato commesso dalla parte condannata né dall’accertamento incidentale di un reato imputabile a una parte del giudizio, ma da una condotta colposa o inadempiente del mandatario, mentre il fatto delittuoso era stato commesso da un terzo estraneo. È quindi stata esclusa l’applicazione della registrazione a debito in assenza del necessario nesso tra la condanna e la commissione o l’accertamento incidentale di un reato rilevante nel processo.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sulla registrazione a debito delle sentenze
La registrazione a debito è ammessa solo quando la sentenza di condanna sia collegata alla commissione di un reato o al suo accertamento incidentale nel processo. Non è sufficiente che la vicenda complessiva abbia avuto origine da un fatto delittuoso commesso da un soggetto estraneo.
Massime di principio
- Per applicare la registrazione a debito non basta la presenza, nella vicenda fattuale, di un reato: occorre che il reato sia direttamente rilevante per la condanna pronunciata.
- Se la condanna civile dipende dall’inadempimento, dalla negligenza o dalla responsabilità contrattuale di una parte, il fatto delittuoso commesso da un terzo non rende automaticamente applicabile la registrazione a debito.
- L’accertamento incidentale del reato deve essere compiuto nel processo e avere un nesso causale e giuridico con la decisione di condanna.
- Quando il soggetto condannato non è l’autore del reato e la sua responsabilità deriva da una condotta autonoma, la sentenza tende a essere soggetta al regime ordinario dell’imposta di registro, non alla registrazione a debito.
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