Sentenza n. 1009/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso del 7 novembre 2025 e per la condanna al rilascio di copia degli atti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso del 7 novembre 2025 relativa alle attestazioni dei redditi dichiarati da due controinteressati negli anni 2021-2024
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 7 novembre 2025 e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rilascio delle copie richieste. L'Amministrazione, con raccomandata del 16 dicembre 2025, ricevuta il 29 dicembre, ha invitato i controinteressati a presentare eventuale opposizione entro dieci giorni. Il ricorso è stato notificato il 2 gennaio 2026. In assenza di opposizione, l'istanza è stata accolta il 13 gennaio 2026 e gli atti sono stati integralmente ostesi il 9 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa di accesso è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori. Il giudice ha ritenuto che, alla data della comunicazione ai controinteressati, si fosse già formato il diniego tacito sull'istanza, per il decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione; pertanto, l'iniziativa processuale del ricorrente risultava giustificata, pur essendo sopravvenuta l'integrale ostensione degli atti.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Il decorso del termine di trenta giorni sull'istanza di accesso determina la formazione del diniego tacito, rendendo esperibile la tutela giurisdizionale; nel caso concreto tale presupposto ha giustificato la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti nel corso del giudizio promosso contro il silenzio o il diniego tacito sull'accesso, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa è stata integralmente soddisfatta.
- Il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione di un'istanza di accesso determina la formazione del diniego tacito, sicché il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale anche se l'Amministrazione avvia successivamente il contraddittorio con i controinteressati.
- In caso di sopravvenuta integrale ostensione dei documenti, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla data di instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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