Deliberazione n. 224 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. I provvedimenti urgenti hanno imposto alle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi, a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, ha successivamente ratificato tali determinazioni.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Facebook/Meta, Google e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 aprile 2024, tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione non consensuale tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021, convertito dalla legge 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva del Garante.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Sulla base della verifica preliminare di compatibilità, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 125, 126 e 127 del 25 marzo 2024.
Misure ordinate alle piattaforme
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, soltanto a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito del procedimento
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e conservative finalizzate a bloccare la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione ritenendo di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. La fattispecie è quella del c.d. revenge porn, cioè la possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini o video, o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in urgenza le determinazioni nn. 125-127 del 25 marzo 2024. Tali provvedimenti hanno ingiunto alle società indicate di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e garanzie
Le medesime determinazioni hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. La ratifica riguarda Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited.
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