L.R. Calabria 3/2001
Riconoscimento Associazione ex consiglieri della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce l’Associazione degli ex Consiglieri regionali della Calabria e ne disciplina finalità, sede, supporto logistico e contributo annuo. La spesa è finanziata a carico del bilancio del Consiglio regionale dal 2001; dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato in 25.000 euro annui.
Riconoscimento e sostegno dell'Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria
Riconoscimento e disciplina dell’Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria
La legge regionale riconosce l’Associazione degli ex Consiglieri Regionali della Calabria, costituita con statuto il 6 maggio 1988, e ne definisce il quadro di sostegno da parte degli organi regionali calabresi. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Calabria.
Finalità dell’Associazione
L’Associazione è orientata a mantenere il legame tra gli ex consiglieri regionali e a valorizzarne il ruolo istituzionale e culturale. In particolare essa mira a:
- conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e solidarietà al di sopra delle diverse posizioni politiche;
- sostenere e valorizzare l’Ente Regione e la sua funzione di tutela della democrazia tramite studi, divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni e pubblicazioni;
- facilitare i rapporti degli ex consiglieri con il Consiglio e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi connessi all’esercizio e alla cessazione della carica, e curando la raccolta dei dati biografici;
- assicurare ai soci un aggiornamento continuo sull’attività legislativa e amministrativa regionale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità operative, alla soluzione di problemi sociali segnalati dall’opinione pubblica e condivisi dall’Associazione;
- promuovere attività formative con le università calabresi o tramite associazioni e centri studi, per lo sviluppo della Regione;
- mettere a disposizione del Consiglio regionale e degli enti locali calabresi l’esperienza e la professionalità maturate dagli ex consiglieri.
Rapporti con gli organi regionali e attività affidabili all’Associazione
L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono avvalersi dell’Associazione per l’organizzazione e l’attuazione, a loro carico, di iniziative e attività socio-culturali e istituzionali rientranti nei rispettivi compiti d’istituto. La norma consente quindi un utilizzo funzionale dell’Associazione come supporto operativo per iniziative regionali.
Sede, dotazioni e servizi
L’Associazione ha sede presso il Consiglio regionale. Le vengono assegnati locali adeguatamente attrezzati a Reggio Calabria, presso il recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro, ed è concesso l’uso del recapito della delegazione del Consiglio regionale in Roma.
Alla stessa è garantito:
- il necessario supporto organizzativo;
- l’accesso ai servizi essenziali di comunicazione e informazione;
- il supporto della struttura burocratica per l’espletamento delle funzioni e dei compiti propri.
Inoltre, tramite l’Associazione vengono trasmesse ai consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale della Calabria le pubblicazioni edite o distribuite dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale.
Contributo annuo e obblighi di rendicontazione
Per il perseguimento delle finalità associative è concesso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un contributo annuo. Il testo coordinato prevede che l’importo sia pari a 25.000 euro annui, con efficacia della modifica decorrente dal 1° gennaio 2025.
L’Associazione deve documentare l’impiego delle somme ricevute dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Copertura finanziaria
La legge dispone la copertura dell’onere a carico del bilancio del Consiglio regionale mediante istituzione di un apposito capitolo di spesa a decorrere dal 2001, denominato “Spesa per l’Associazione degli ex Consiglieri della Regione Calabria”. La quantificazione originaria era espressa in lire 200.000.000, poi aggiornata nel testo coordinato alla misura in euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Attualità della disciplina
La legge non risulta superata o meramente storica: continua a prevedere un riconoscimento istituzionale dell’Associazione e un contributo annuo, oggi ancora operante nel testo coordinato, con aggiornamento dell’importo a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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